T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 08-03-2011, n. 564 motivazione dell’atto

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cificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Il ricorrente si duole della mancata nomina a componente effettivo, quale esperto in legislazione venatoria, della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico Venatoria della Provincia di Enna, di cui al Decreto assessoriale oggetto di impugnazione.

Deduce di avere in passato ricoperto tale carica (nominato con decreto assessoriale n. 1088 del 13.9.2002 e successivamente rinominato, a seguito della sospensione in via giurisdizionale del D.A. n. 99155 del 12.12.2003, che immotivatamente sceglieva altro candidato).

Con il D.A. impugnato è stato invece, nominato l’Avv. Erminio Cimino.

Avverso il provvedimento il ricorrente formula due articolate censure, lamentando, con la prima, violazione dell’art. 29 l. r. 33/97, eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza assoluta di motivazione, violazione del principio del buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa.

Il provvedimento impugnato non consentirebbe di conoscere l’iter logico seguito dall’Assessorato per la designazione dell’ l’Avv. Erminio Cimino, in luogo della propria, e ciò in quanto, per l’ipotesi di più soggetti in possesso dei requisiti, sarebbe stata necessaria la valutazione comparativa dei titoli e delle singole professionalità.

In ossequio ad un principio cardine dell’attività amministrativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto, o in seno al decreto ovvero per relationem, dare contezza dell’iter logico seguito per addivenire alla nomina di un componente e non di un altro, motivazione tanto più necessaria e pregnante in considerazione della compresenza di più soggetti titolari di analoghi interessi.

D’altra parte, prosegue il ricorrente, il provvedimento di nomina è atto non vincolato bensì discrezionale e tale, pertanto, da rendere necessaria la motivazione in ordine alla scelta di un componente invece di un altro.

Egli asserisce che la vicenda è del tutto identica a quella già valutata favorevolmente in fase cautelare da questo Tribunale con il ricorso n. 2135/04 da lui proposto avverso un precedente atto di nomina della Commissione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del Decreto Assessoriale 26.7.2005, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione.

L’allegato 2 all’art. 2 del Decreto 26.7.2005 indica i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti preferenziali per la nomina quale componente delle commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio.

In particolare, è previsto che la scelta dei componenti esperti venga effettuata attraverso la valutazione del titolo di studio e dei titoli di specializzazione individuando altresì alcuni requisiti di carattere preferenziale.

Il ricorrente lamenta che l’Assessorato non avrebbe tenuto in doverosa considerazione la circostanza che egli era componente effettivo della commissione di esami precedente quella costituita col decreto impugnato, esperto in legislazione venatoria, e conseguentemente in possesso di un requisito preferenziale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Regionale.

All’udienza del 12 gennaio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

E’ fondata la censura della dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, come già rilevato da questa Sezione, con sent. N. 4687 del 2.12.2010, di annullamento del D.A. n.307 del 13.3.2007, ed ancor prima del T.A.R. Sicilia Palermo, con sentenza n.323/2008 del 10/03/2008, di annullamento dell’analogo decreto assessoriale n. 306 del 13/03/2007, con il quale sono stati nominati i componenti rispettivamente della Commissione Provinciale di Caltanisetta e di Agrigento.

Anche nel caso all’esame del Collegio, l’impugnato provvedimento di nomina, dopo aver richiamato la norma che stabilisce la composizione della commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 29, 2° comma della legge regionale n. 33/1997) ed il d.a. n. 991216 del 25/07/2005 (con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti della ed i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti esperti), si limita ad affermare che "i componenti prescelti (sei membri effettivi e sei membri supplenti) hanno i requisiti di cui al comma 2° dell’art. 29 della legge n. 33/1997".

Il T.A.R. Sicilia Palermo, nella motivazione della sentenza n.323/2008 del 10/03/2008, richiamata da questa Sezione nella sent. N. 4687 del 2.12.2010, ha -giustamente- ritenuto tale motivazione insufficiente a realizzare la sua funzione che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, è finalizzata a consentire al destinatario dell’atto amministrativo di ricostruire esattamente l’iter logicogiuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Infatti, è necessario che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese "… non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche…"" (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04 aprile 2006 n. 1750).

Invero, l’impugnato provvedimento di nomina non precisa, nemmeno sommariamente, alcunché riguardo alla valutazione comparativa dei requisiti preferenziali posseduti dai candidati e, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, assorbito quant’altro, col conseguente annullamento, in parte qua, del decreto assessoriale impugnato, salvi eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendo le stesse a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua.

Condanna l’Assessorato regionale alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500, 00, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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