Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 10-03-2011, n. 9689 diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

incenzo del Foro di Catania.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 marzo 2009, la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza con la quale, il 13 giugno 2006, il Tribunale di Catania condannava D.B.S. per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d).

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione della disposizione penale utilizzata in quanto contrastante con la disciplina comunitaria, con conseguente pronuncia assolutoria.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava il vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena ed al beneficio della non menzione ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

Con un terzo motivo di ricorso deduceva la mancanza di motivazione in ordine alla illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione emessa dal Tribunale di Catania il 6 febbraio 2006.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che la questione sollevata con il primo motivo di ricorso ha natura assorbente rispetto alle altre deduzioni esposte.

Occorre ricordare, a tale proposito, che in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea 8 novembre 2007, Schwibbert) dopo l’entrata in vigore della direttiva Europea 83/189/CEE, che ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui compact disk contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una "regola tecnica" che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità Europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Con riferimento al reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d) si è osservato che l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, successivamente all’entrata in vigore della menzionata direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione (Sez. 3 n. 13816,2 aprile 2008).

Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto l’inopponibilità nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva Europea 83/179/CE, rilevando che ciò comporta l’assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato" (cfr. Sez. 3 n. 13816, 2 aprile 2008; n. 34553, 3 settembre 2008; Sez. 2 n. 30493,22 luglio 2009).

La successiva entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, di approvazione della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione UE n. 2008/0162/1, ha reso nuovamente perseguibili penalmente le condotte successive al 21 aprile 2009.

Nel caso di specie, i fatti contestati al ricorrente risalgono al (OMISSIS).

Il ricorrente doveva pertanto essere mandato assolto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Resta invece ferma la confisca in quanto i supporti sequestrati non sono comunque suscettibili di vendita (Sez. 3 n. 7622,25 febbraio 2010).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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