Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1525 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.P. proponeva al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale il ricorso in appello n. r.g. 1986 del 2009 per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. I, n. 2764 del 2008, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l’annullamento del diniego di accesso agli atti della Commissione permanente ministeriale e della Commissione tecnicoformale, istituite entrambe a seguito dell’incidente aereo in data 8 agosto 1997, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esaminare tutti gli atti riguardanti il sinistro de quo e di estrarne copia.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure il ricorrente aveva premesso di essere il genitore del capitano M.P., deceduto a causa dell’incidente aereo avvenuto presso Monte Lupone(Cori)in data 8 agosto 1997, con velivolo SIAI 208 dell’Aeronautica militare, ai cui comandi si trovava il capitano Bozzoli, sopravvissuto assieme ad altro militare facente parte dell’equipaggio e condannato con sentenza definitiva per omicidio colposo e disastro aereo; che le istituite Commissioni a seguito del disastro aereo non avevano mai consentito all’istante, nonostante le numerose richieste formulate nel corso di dieci anni, di accedere agli atti in tale sede formati, sulla base o di non intervenuta conclusione dei lavori o di riservatezza degli stessi.

Aveva, quindi, chiesto di accedere agli atti delle due Commissioni, lamentando la lesione del proprio diritto a conoscere le cause della morte del proprio figlio, nell’adempimento dei doveri istituzionali.

Il Ministero della Difesa, non costituito, aveva depositato però atti e relazione esplicativa.

Il T.A.R. con sentenza n. 28 del 2008 aveva disposto una ulteriore acquisizione, cui l’Amministrazione aveva adempiuto.

In esito alla Camera di consiglio del 26 marzo 2008 il T.A.R. aveva rigettato il ricorso.

Contestando la decisione del primo giudice l’appellante ne deduceva l’erroneità nella parte in cui aveva negato l’accesso ad una serie di atti dei quali era, a suo avviso, innegabile l’esistenza.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, dopo una prima decisione interlocutoria(n. 4599 del 2009)con la decisione in epigrafe rigettava il ricorso, osservando che, in relazione agli atti già esibiti dall’Amministrazione al richiedente, il ricorso si manifestava improcedibile, atteso il venir meno dell’interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso; in relazione alla serie di atti che non risultavano preventivamente richiesti in ostensione all’Amministrazione, il ricorso si manifestava inammissibile; in relazione agli atti per i quali l’Amministrazione aveva opposto l’esistenza dei presupposti per la sottrazione all’accesso andava confermata la sentenza di prime cure, appartenendo gli atti alla categoria di quelli sottratti all’accesso; in relazione alla esistenza di documenti in possesso dell’Amministrazione che, secondo l’appellante non erano stati versati in giudizio, il ricorso andava rigettato non potendosi invocare il diritto di accesso per provare l’esistenza di documenti, costituendo ciò un inammissibile strumento di controllo sull’attività amministrativa(nella specie, i documenti di cui si assumeva l’esistenza erano stati ritenuti tali sulla base di mere presunzioni logiche, senza riscontri fattuali ed asserzioni categoriche, prive di elementi di supporto).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., I, III e IV comma, il sig. G.P., con atto notificato alle altre parti in data 8 luglio 2010.

Con il ricorso per revocazione si deduce ancora una volta il comportamento elusivo dell’Amministrazione, in quanto il sig. P. aveva richiesto tutti i documenti relativi all’incidente, almeno quelli previsti nella direttiva ISV/2, fornendone un elenco dettagliato. In particolare aveva richiesto la consegna del materiale video e fotografico che l’Amministrazione ha negato e che non viene menzionato nel riepilogo prodotto in giudizio, ma della cui esistenza esistono prove testimoniali; del tracciato radar; dei verbali delle dichiarazioni rilasciate dai due sopravvissuti; dei verbali delle operazioni di controllo del motore; dei documenti previsti dalla circolare ISV/2(modelli per documentare gradi, qualifiche, abilitazioni e compiti del personale a bordo.

Sarebbe, poi, falsa l’affermazione che la Commissione tecnico- formale sia stata limitata nella sua attività perché l’Autorità giudiziaria di Latina aveva sequestrato i documenti dell’aereo precipitato e che non abbia concluso i suoi lavori.

Il ricorso è inammissibile e sfornito di prova.

Invero, non sussiste il dolo dell’altra parte(Art. 395 N.1.c.p.c.), in quanto ai fini della sussistenza del dolo processuale non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 Cod. proc. civ., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni e le reticenze, ma si richiede piuttosto un’attività, la cd. macchinazione, intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi e raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, pregiudicando l’esito del procedimento(Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2005 n. 5329), circostanze queste di cui nella fattispecie non sono riscontrabili evidenze.

Non sussiste, neppure, l’errore di fatto in quanto, secondo l’espresso dettato legislativo ( art. 395, n. 4 c.p.c., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e art. 36 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto (Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1982, n. 447), ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 1982, n. 504), sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (A.P. n.2 del 17 maggio 2010; Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6774).

Costituisce principio pacificamente affermato in giurisprudenza quello per cui l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione debba consistere nel c.d. "abbaglio dei sensi", ossia in un travisamento dovuto a mera svista, che induca a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti o viceversa. Detto in altri termini, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista – obiettivamente ed immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione, in quanto "un abbaglio dei sensi è incompatibile con l’omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l’abbaglio": Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 1980, n. 36) l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Occorre in ogni caso, però, come si è detto, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di diritto (C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83) e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali (Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbriao 1980, n. 208). Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso (Cons. Stato, Ad. plen., 10 giugno 1980, n. 27; AP. n. 2 del 20110 cit.)

Da quanto fin qui detto emerge, dunque, che il presente ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto è chiaramente diretto a contestare proprio la valutazione del fatto operata dal giudice, lamentandosi una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali nella definizione della questione controversa, che, invece, è stata risolta sulla base di un attento esame della documentazione acquisita. Invero, il diritto di accesso, attorno al quale verteva la fattispecie, conclusasi con la decisione di cui si chiede la revocazione, concerne esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intende provare l’esistenza di documenti di cui egli affermi essere stati a suo tempo formati (C.d.S., 25 settembre 2002, n. 4883).

Va, in conclusione dichiarata la inammissibilità del presente ricorso per revocazione.

Le spese del presente grado di giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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