Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 10-03-2011, n. 9686 diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, il 5 marzo 2008, il Tribunale di Avellino condannava E.K.A. per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter e art. 648 c.p. con riferimento alla detenzione e messa in commercio di 98 CD musicali e 2 DVD privi del marchio SIAE ed illecitamente riprodotti.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge in ordine al ritenuto concorso tra il reato previsto dalla legge speciale e la ricettazione, escludendo che potesse applicarsi per l’esistenza di un rapporto di continenza tra le due violazioni.

Con il secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 648 c.p., comma 2 rilevando come, nella fattispecie, tenuto conto degli elementi integrativi del fatto reato e della personalità del reo, fosse applicabile l’ipotesi del "fatto di particolare tenuità", di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi come correttamente la Corte d’Appello abbia richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si è ritenuta la configurabilità del concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione (SS. UU. n. 47164,23 dicembre 2005).

La Corte territoriale ha anche tenuto conto della precisazione delle SS. UU. circa l’applicabilità del principio affermato alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16, sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174- ter ed ha altresì considerato la data del commesso reato.

Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso.

Lo stesso ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai criteri per l’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Infatti, secondo tale giurisprudenza, l’espressione "fatto di particolare tenuità", di cui all’art. 648 c.p., comma 2, non è riferita esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che caratterizzano il caso concreto posto all’attenzione del giudice assumendo un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante (v. Sez. 1 n. 33510,13 settembre 2010).

Ne consegue che, pur potendosi in astratto ritenere applicabile l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 anche alla ricettazione di CD e DVD abusivamente riprodotti, essa deve essere effettuata con una complessiva valutazione dell’incidenza antigiuridica del fatto che tenga conto, con adeguata motivazione, oltre che della personalità e dei precedenti penali del ricorrente, anche di altri elementi, quali, ad esempio, il quantitativo dei CD e DVD posti in commercio, il danno conseguente alla loro circolazione.

Nella fattispecie, il quantitativo dei supporti sequestrati oggettivamente consentiva di escludere l’applicazione della disposizione che il ricorrente assume violata, non potendosi ricondurre i fatti contestati entro l’ipotesi di particolare tenuità di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Il ricorso deve essere pertanto respinto con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *