Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 10-03-2011, n. 9684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, il 24 dicembre 2007, il Tribunale di Napoli condannava P.L. per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171ter e art. 337 c.p..

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 129 e 530 c.p.p., lamentando la mancanza o, comunque, la carenza di motivazione ed asserendo che la Corte territoriale di era limitata alla conferma della sentenza del giudice di prime cure senza indicare le ragioni del proprio convincimento.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il ricorso si limita a proporre a questa Corte argomentazioni del tutto generiche, senza formulare alcuna specifica censura sulle motivazioni espresse dai giudici del gravame.

Tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.

Invero, la Corte d’Appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, specificando ulteriormente i motivi per i quali le doglianze mosse con l’atto d’appello, le quali non contenevano elementi ed argomenti differenti da quelli già posti all’attenzione del giudice di prime cure, non erano accoglibili.

Nessuna censura può quindi muoversi alla decisione impugnata.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 – 13 giugno 2000, n. 186) -consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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