Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1519 forze armate Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato il mar. capo dei Carabinieri F.N. ha impugnato la sentenza del T.A.R. del Molise n. 273 del 2002 che ha respinto il ricorso da lui presentato avverso: a) la scheda valutativa relativa al periodo 20/11/95- 15/6/96 con la qualifica finale di "superiore alla media"; b) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A fronte delle censure del ricorrente, incentrate sulla incongruenza, illogicità e contrarietà ai precedenti di carriera del giudizio riportato, il TAR ha ritenuto la valutazione congruente con la predicente carriera e irrilevante il ruolo del rimprovero subito, perché successivo(1997) al periodo oggetto di valutazione.

Nell’atto di appello vengono svolte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.;

2) Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; travisamento dei fatti ed erroneo apprezzamento dei presupposti; vizio e sviamento della funzione amministrativa, sviamento di potere; disuguaglianza manifesta, disparità di condizioni; difetto di istruttoria;

3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Non vi sarebbe consequenzialità logica fra quanto accertato sul piano documentale e quanto apprezzato in sede di conclusioni, non avendo il giudice di I grado rilevato le incongruità fra i giudizi espressi sulle singole voci che compongono la scheda valutativa e le valutazioni degli anni precedenti.

Inoltre, il giudice non avrebbe sindacato le ragioni concrete che avevano determinato la repentina interruzione della positiva progressione professionale del ricorrente, anche tenuto conto delle numerose attestazioni di stima riportate dal medesimo e del fatto che non aveva subito rimproveri o richiami o sanzioni disciplinari.

L’abbassamento delle note caratteristiche sarebbe stato strumentale alla decisione successiva di trasferire il ricorrente, assegnandogli un incarico di minor pregio, con evidente sviamento di potere.

Sarebbe stato, poi, completamente disatteso l’obbligo di motivare il provvedimento

Amministrativo, come previsto dalla L. n. 241 del 1990.

Si è costituito il Ministero della Difesa contestando il merito delle proposte censure di appello. Le qualifiche riportate dall’appellante dall’80 fino al 1995, con due sole eccezioni, sarebbero state di carattere normale, con qualche punta di mediocrità, di talchè la scheda valutativa impugnata sarebbe del tutto coerente col quadro generale e con la storia di servizio del sottufficiale.

Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 17 dicembre 2010 e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello riguarda la sentenza n. 273 del 2002 con cui il TAR del Molise ha respinto il ricorso proposto dal mar. capo dei Carabinieri F.N. avverso la scheda valutativa relativa al servizio prestato dal 20/11/95 al 15/6/96 quale Comandante del Nucleo operativo e di radiomobile presso la Compagnia di Campobasso, con la qualifica finale di "superiore alla media".

L’appello è infondato e va respinto.

Invero, il ricorrente ripropone le doglianze già prospettate in primo grado, relative ai vizi violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili – ed in particolare per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, insussistenza di presupposti, illogicità e travisamento – nei confronti della scheda valutativa e dei giudizi complessivi per il periodo suindicato, mediante i quali è stato valutato e giudicato "superiore alla media".

Il Giudice di primo grado ha disatteso le anzidette doglianze, osservando che la scheda valutativa impugnata è coerente rispetto ai precedenti di carriera del ricorrente, che denotano una evoluzione di carriera sicuramente valida nel suo complesso, ma non certo caratterizzata in modo peculiare da risultati di eccellenza.

Ha, altresì, fatto rilevare che la serie di rapporti informativi e di specchi valutativi compilati dal 1/6/80 al 19/11/95, cioè durante il periodo di servizio prestato dal ricorrente quale sottufficiale dei Carabinieri, riporta giudizi conclusivi in cui la qualifica di eccellente è stata attribuita solo due volte, a fronte di ben 19 volte in cui ha riportato qualifiche meno elevate(10 volte quella di "superiore alla media", 8 volte quella di "nella media" e una volta quella di "inferiore alla media").

Viene, infine, contestato dai primi giudici che vi sia stato un repentino peggioramento di valutazione delle caratteristiche personali del ricorrente, in quanto la scheda impugnata ha motivato in modo puntuale, circostanziato e completo in ordine al giudizio attribuito e che abbia avuto alcuna influenza il rimprovero inflitto al ricorrente il 4/9/96, essendo detta sanzione successiva al periodo oggetto di valutazione.

La Sezione, premesso che nell’appello non vengono contestate le circostanze relative alla valutazioni riportate nel corso della carriera, in particolar modo quelle relative alla attribuzione in solo due occasioni della qualifica di eccellente, è dell’avviso che le considerazioni svolte dai primi giudici possano essere in sostanza condivise, dovendosi rammentare che, come sottolineato dalla giurisprudenza, nell’ambito militare il giudizio del compilatore e del revisore sono frutto di attività ampiamente discrezionale e possono essere estremamente sintetici, trovando corrispondenza solo nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda concernenti le qualità valutate, mentre la qualifica finale costituisce un autonomo giudizio di valore, come tale sostanzialmente insindacabile, salvo che risulti palesemente abnorme ed illogico (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7128; 20 dicembre 2005, n. 7217; 28 novembre 2005, n. 6701).

La Sezione ricorda, poi, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le osservazioni periodiche sottese alle schede valutative sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell’interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi. Nel sistema designato dalla l. 5 novembre 1962 n. 1695 e dal d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 (oggi, abrogato e sostituito dal d.P.R. n. 213 del 2002), i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono comunque soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559; CGA 21 settembre 2006 n. 557).

Nel caso in esame, quindi, vanno respinte le censure relative sia ad una presunta violazione di legge per una asserita incongruenza e contraddittorietà fra i giudizi espressi sulle singole voci che compongono la scheda valutativa e I giudizi sulle medesime voci riportati nelle precedenti valutazioni sia le censure di sviamento di potere(di cui non si rinvengono evidenze) e di carenza di motivazione del provvedimento ribadite dall’appellante. A parte, infatti, la genericità di simili deduzioni, risulta chiaro che le questioni prospettate postulano, in definitiva, un inammissibile sindacato nel merito dei giudizi di cui si tratta.

Né possono essere condivise le ulteriori doglianze in ordine alla repentinità del mutamento impresso alla sua positiva progressione di carriera, trattandosi, comunque, di valutazioni da compiere periodicamente, per le quali non può in realtà escludersi che il riscontro della qualità del servizio in concreto prestato dal valutando possa condurre a conclusioni divergenti ed anche opposte rispetto a periodi precedenti(Cons. Stato, IV Sez., n. 7128 del 2006 cit.)

In conclusione, l’appello va respinto.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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