Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 10-03-2011, n. 9663 notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 20 ottobre 2008 la Corte d’appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva dichiarato C. G. colpevole del reato continuato di cessione illecita di sostanza stupefacente (hashish) con l’aggravante di averla spacciata a un soggetto minorenne.

Contro la sentenza ricorre la difesa dell’imputato che denuncia:

1. la nullità del giudizio d’appello, perchè il decreto di citazione, essendo l’imputato risultato sconosciuto al domicilio dichiarato, fu notificato nelle mani del dell’avv. I.G., mentre il difensore di fiducia era l’avv. I.G.;

2. mancanza di motivazione, perchè la Corte non avrebbe risposto alle censure formulate nei motivi d’appello circa l’attendibilità del minorenne destinatario delle pretese cessioni, circa la sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a), e circa il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di speciale tenuità;

3. mancata assunzione di prova decisiva, perchè è stata respinta la richiesta di sentire il teste E.M. sulle circostanze del fermo di C.L.. p.2. Il primo motivo è fondato, perchè effettivamente il decreto di citazione a giudizio, che doveva essere notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, "mediante consegna al difensore", non è stato consegnato al difensore dell’imputato avv. I.G., ma ad altro avvocato omonimo che difensore non era (l’avv. I. G.).

L’erronea indicazione, data all’ufficiale giudiziario, del nome del difensore dell’imputato ha determinato la mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al suo naturale destinatario, dalla quale consegue la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, del giudizio e della sentenza conclusiva.

Pertanto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, gli atti devono essere rinviati ad altra sezione della medesima Corte d’appello per il nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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