Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10594 lite tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 158/30/04, depositata il 19.4.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Benevento avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Moulin Rouge di Giordano Onofrio, Antonio e Walter s.n.c., nei confronti dell’ordinanza di chiusura provvisoria dell’esercizio commerciale gestito da detta società, per reiterate violazioni della normativa in materia di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

2. La CTR – condividendo l’assunto del giudice di primo grado – riteneva che la definizione agevolata delle violazioni contestate, operata dalla contribuente, impedisse l’irrogazione della sanzione accessoria suindicata, in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3. 3. Per la cassazione della sentenza n. 158/30/04 ha proposto ricorso – nei confronti della società Moulin Rouge di Giordano Onofrio, Antonio e Walter s.n.c. – l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. A parere dell’amministrazione ricorrente, infatti, la CTR della Campania avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie concreta – senza, peraltro, dare neppure adeguatamente conto, in motivazione, delle ragioni di tale opzione – la disposizione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 a tenore del quale la definizione agevolata delle contestazioni – prevista dalla norma – "impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie".

Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, invero, ad avviso dell’Ufficio, del disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, che consente – in ogni caso di recidiva nella violazione degli obblighi di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale – l’applicazione delle sanzioni accessorie, ivi compresa la chiusura temporanea dell’esercizio, irrogata, nel caso concreto, alla società contribuente.

1.2. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

1.2.1. Ed invero, osserva la Corte che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, prevede – in via generale e senza eccezioni di sorta – la sospensione della licenza (o autorizzazione) all’esercizio, ovvero dell’esercizio stesso dell’attività commerciale, nel caso in cui siano state accertate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Ebbene, non può revocarsi in dubbio che tale norma – dando rilievo, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria, alla recidività nelle violazioni fiscali in parola, a prescindere dall’essere state, o meno, le stesse definite dal contribuente – abbia carattere speciale rispetto alla disposizione generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, a norma della quale l’applicazione delle sanzioni accessorie è impedita dalla definizione agevolata delle violazioni, prevista dalla stessa disposizione da ultimo menzionata.

Se ne deve necessariamente inferire che l’irrogazione delle suddette sanzioni non è impedita – in caso di recidiva del contribuente nell’arco temporale suindicato – dalla definizione agevolata prevista, in via generale, dalla disposizione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 (conf. Cass. 2439/07, 25671/08, 13577/10).

1.2.2. Nel caso di specie, non giova, pertanto, alla società Moulin Rouge s.n.c. – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – il fatto di avere provveduto alla definizione agevolata delle violazioni contestatele dall’amministrazione, non potendo tale ravvedimento della contribuente inibire – per le ragioni suesposte – l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale, dalla medesima gestito.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

3. Concorrono giusti motivi – tenuto conto del fatto che un indirizzo consolidato in materia si è formato solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *