Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9877 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 2.9.10 il GIP del Tribunale per i minorenni di Bari convalidava l’arresto in flagranza, avvenuto il (OMISSIS), di C.F., indagato per il delitto di concorso (con D. M.R. e T.M.) in estorsione aggravata ai danni di D.P.L..

Tramite il proprio difensore ricorreva il C. contro detta ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico articolato motivo con cui lamentava vizio di motivazione in quanto la mera casuale presenza del C. non poteva giustificare l’arresto in flagranza al momento in cui la parte offesa aveva versato il denaro nelle mani del solo D.M.. Inoltre, nella mattinata di quello stesso (OMISSIS), vale a dire poche ore prima dell’arresto del ricorrente, la parte offesa e la teste G. avevano denunciato ai CC. le pregresse ripetute estorsioni patite, attribuendole al D. M. in concorso, alternativamente, del T. e/o di tale D. F.A.; dunque, prima dell’intervento in loco dei CC. e sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste G., non vi era alcun elemento a carico del C..

1 – Il ricorso è inammissibile.

Nel caso di specie il ricorrente invoca soltanto una nuova delibazione in punto di fatto degli elementi apprezzati dal GIP nel convalidare l’arresto in flagranza de quo agitur, il che è precluso innanzi a questa S.C., a maggior ragione ove si tenga presente che in sede di convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la mera sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l’indagato sia stato privato della libertà in flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p..

Va, invece, escluso che la sua delibazione possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi, ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso una completa ed approfondita indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, essendo tale accertamento riservato alle successive fasi processuali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6 n. 8029 del 11.12.2002, dep. 18.2.2003).

A ciò si aggiunga l’antico e costante insegnamento di questa S.C. secondo cui per ravvisare un concorso nel reato può bastare anche la mera presenza non occasionale nel medesimo contesto topico-temporale durante l’esecuzione del reato, qualora essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nella propria condotta (cfr., ad es., Cass. 11.3.97 n. 4805, dep. 22.5.97, Perfetto; Cass. n. 1108 del 6.2.97, ud. 4.12.96, P.M. in proc. Famiano; Cass. n. 8389 del 12.9.96, ud. 29.4.96, Santi ed altri; Cass. n. 4041.94; Cass. n. 7957 del 24.8.93, ud. 15.4.93, La Torre ed altri; Cass. 11.12.93 n. 11344, ud. 10.5.93, Algranati ed altri; Cass. 8.3.91 N. 3003, ud. 2.10.90, Iankson ed altro; Cass. 11.4.90 n. 5332, ud. 6.12.89, Giusti).

Quanto la presenza del C. fosse effettivamente occasionale ed estranea al delitto che in quel momento si stava commettendo – secondo quel che si sostiene in ricorso – è accertamento che dovrà essere operato dai giudici del merito nel prosieguo del procedimento e non certo da questa S.C..

All’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di minorenne.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *