Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9876 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La 6^ Sez. di questa S.C., con sentenza n. 25097 del 6.3.09, dep. 16.6.09, annullava – su ricorso del PM – l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, sezione riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. con modifiche in L. n. 356 del 1992, di beni vari (immobili, mobili, quote e patrimoni aziendali), emesso il 9.7.08 dal GIP nei confronti di F.F..

Pronunciando in sede di rinvio, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 24.6.10, confermava detto decreto.

Tramite il proprio difensore ricorreva il F. contro tale ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) vizio di motivazione sulla presunzione di illecita accumulazione dei beni sequestrati, a tal fine non potendo bastare gli accertamenti patrimoniali eseguiti su delega del PM dalla Divisione Anticrimine della Questura di Napoli, considerato altresì che non era stato acquisito alcun dato in ordine all’attività economica svolta dal ricorrente; inoltre, le dichiarazioni dei redditi del F. evidenziavano, in maggior parte, introiti tali da giustificare l’acquisto dei beni sequestrati; ad ogni modo, l’apparente sproporzione poteva essere semplicemente il frutto da un lato di dichiarazioni dei redditi mendaci, dall’altro di simulazione relativa negli atti di compravendita stipulati in un’epoca in cui la tassazione immobiliare assumeva come imponibile il prezzo dichiarato in contratto anzichè il valore catastale;

b) inesistenza del fumus delicti necessario all’applicazione della misura cautelare, per la quale – contrariamente a quanto asserito nell’impugnata ordinanza – il F. aveva riportato condanna solo in ordine al reato p. e p. ex art. 321 c.p., estraneo all’applicabilità dell’art. 12 sexies cit.;

c) mancanza di disponibilità, da parte del ricorrente, di buona parte dei beni sequestrati, come risultante – contrariamente a quanto statuito nella gravata ordinanza – da un’attenta lettura dei documenti prodotti dalla difesa; inoltre, la qualità di imprenditore del F. (posta a base della sua stessa condanna) necessariamente aveva prodotto redditi leciti sufficienti a fargli acquistare i beni sequestrati;

d) erroneità del riferimento temporale, atteso che l’asserita sproporzione doveva essere valutata con riferimento alla data di acquisto dei singoli beni e non avuto riguardo alla data dell’emissione della misura cautelare o a quella degli accertamenti investigativi ad essa prodromici; a tal fine il ricorso ripercorreva analiticamente le risultanze della situazione patrimoniale del F. negli anni 2000-2007 alla luce della documentazione versata in atti;

e) violazione del principio di irretroattività della legge penale in ordine all’estensione della confisca ex art. 12 sexies cit. anche ai reati contro la pubblica amministrazione operata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 220, lett. a): la contraria statuizione contenuta nella summenzionata sentenza n. 25097/09 della 6^ Sez. di questa S.C., che aveva annullato la precedente decisione del riesame proprio affermando la natura di misura di sicurezza della confisca de qua ed il suo assoggettamento al principio di cui all’art. 200 c.p., era in contrasto con successive decisioni della Corte cost. e della CEDU. 1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

I motivi di doglianza che precedono sub a) e sub c) – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono preclusi giacchè, per costante insegnamento di questa S.C., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge.

E’ pur vero che in tale nozione vanno compresi (oltre agli errores in indicando o in procedendo) anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008; Cass. S.U., n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004).

Tuttavia nel caso di specie non può certo dirsi che la motivazione dell’impugnata ordinanza sia radicalmente priva d’un minimo percorso argomentativo. Anzi, i giudici del riesame hanno preso in considerazione da un lato i beni e il denaro oggetto di sequestro, dall’altro i redditi non solo del F., ma anche di sua moglie, escludendo che i documenti prodotti dimostrino redditi tali da giustificare i patrimoni oggetto di sequestro.

Le contrarie considerazioni svolte in ricorso richiederebbero, per la loro verifica, un approccio diretto agli atti che è – invece – precluso in sede di legittimità.

Nè – per altro – potrebbe parlarsi di travisamento della prova, anch’esso incompatibile con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro, oltre che nemmeno ritualmente dedotto nel caso di specie, giacchè a tal fine la parte deve necessariamente trascrivere il verbale di prova od allegarne in copia il documento in cui è consacrata, evidenziando l’esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, il ricorso non è autosufficiente; cfr., da ultimo, Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

Ancora, non giova al ricorrente l’ipotesi che l’apparente sproporzione possa essere semplicemente il frutto di evasione fiscale: in primo luogo, è noto che l’ipotesi alternativa, come non è sufficiente a rappresentare una manifesta illogicità argomentativa denunciabile ex art. 606 c.p.p. (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99;

Cass. Sez. 1 n. 13528 del 11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep, 11.2.84 e numerosissime altre), così – a fortiori – non può segnalare un’assoluta carenza argomentativa spendibile per cassazione contro un provvedimento di sequestro.

In secondo luogo, i parametri legislativi per valutare la legittima provenienza di beni nell’ottica del cit. art. 12 sexies consistono nella sproporzione esistente tra il loro valore e il reddito dichiarato dall’interessato ai fini delle imposte sul reddito oppure nello squilibrio esistente tra detto valore e l’attività economica svolta dal medesimo. Si tratta di parametri non concorrenti, ma alternativi, di guisa che per valutare tale sproporzione il giudice prende in esame uno soltanto di essi, senza dover passare ad ulteriore valutazione con l’altro parametro una volta che abbia già constatato la sproporzione tra il valore dei beni e il parametro originariamente prescelto (cfr. Cass. Sez. 1 n. 5202 del 14.10.96, dep. 26.10.96; Cass. Sez. 1 n. 2860 del 10.6.94, dep. 23.8.94).

2 – Il motivo di doglianza che precede sub b) è precluso sotto entrambi i profili in esso affrontati.

Invero, una volta intervenuta una decisione di merito (anche se non ancora definitiva), resta ormai inibito al giudice della cautela procedere ad una valutazione in tema di colpevolezza e qualificazione giuridica del fatto-reato difforme da quella operata in sede di cognizione e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, nonchè per l’ovvia funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può certo porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto.

In altre parole, l’avvenuta condanna costituisce preclusione processuale a che gli stessi fatti vengano diversamente delibati nel procedimento incidentale (cfr., rispetto all’analoga ipotesi delle misure cautelari personali, Cass. Sez. 4 n. 26636 del 6.5.09, dep. 30.6.09; Cass. Sez. 2 n. 3173 del 19.12.08, dep. 22.1.09; Cass. Sez. 1 n. 29107 del 14.7.2006, dep. 10.8.2006; Cass. Sez. 1 n. 28378 del 15.6.2006, dep. 8.8.2006; Cass. Sez. 1 n. 6825 del 4.12.97, dep. 28.1.98; Cass. Sez. 5 n. 1709 del 9.4.97, dep. 23.5.97; Cass. S.U. n. 38 del 25.10.95, dep. 27.11.95).

Quanto all’asserita inapplicabilità del cit. art. 12 sexies al delitto di cui all’art. 321 c.p., costituisce rilievo preliminare ed assorbente la preclusione che deriva dalla summenzionata sentenza di annullamento che la Sez. 6 di questa S.C. ha emesso proprio in base al presupposto dell’applicabilità della confisca ex art. 12 sexies anche al corruttore di cui all’art. 321 c.p..

3 – Il motivo che precede su d) è manifestamente infondato.

In realtà, l’impugnata ordinanza ha fatto corretta applicazione dei parametri cronologici del confronto tra beni e fonti di reddito, conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell’interessato deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento dell’applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, tenuto presente – altresì – che a sua volta la giustificazione credibile deve consistere nella prova positiva della lecita provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato (cfr.

Cass. S.U. n. 920 del 17.12.03, dep. 19.1.04; conf. Cass. Sez. 6 n. 5452 del 12.1.10, dep. 11.2.10; Cass. Sez. 6 n. 721 del 26.9.06, dep. 16.1.07).

4 – Anche il motivo che precede sub e) è precluso dalla sentenza di annullamento della precedente decisione del Tribunale di riesame emessa dalla cit. sentenza n. 25097/09 della 6 Sez. di questa S.C., che ha statuito l’assoggettamento della confisca ex art. 12 sexies cit. al principio di cui all’art. 200 c.p. e, quindi, ha ammesso la retroattività della modifica apportata all’art. 12 sexies dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 220 lett. a), relativamente all’inserimento anche dei reati contro la P.A. nel catalogo di quelli per cui può farsi luogo alla predetta misura di sicurezza.

Ogni ulteriore discorso a riguardo è interdetto dal rilievo che, ex art. 627 c.p.p., comma 3, il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di questa S.C. per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Quanto al diverso avviso di sentenze della Corte cost. o della CEDU (per la CEDU v. Sud Fondi S.r.l. c. Italia, 30.8.07), si tratta di contrasto già esistente al momento in cui la 6 Sez. di questa S.C., con la summenzionata pronuncia n. 25097/09, ha respinto l’eccepita irretroattività della misura di sicurezza, di guisa che sulla questione vi è ormai il giudicato, preclusivo di ogni ulteriore rivisitazione in base a dati giurisprudenziali già conosciuti all’epoca della decisione di annullamento.

5 – Da ultimo, l’implicita esclusione della confisca in sede di merito – cui ha accennato solo in sede di discussione la difesa dell’odierno ricorrente – costituisce motivo nuovo tardivamente dedotto.

6 – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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