Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9874 sentenza Formule di proscioglimento stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a sentenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 18.2.10 il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.F. – imputato di concorso in ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva e di porto ingiustificato di un’ascia – per essersi ormai il prevenuto spontaneamente allontanato dal territorio nazionale.

A tal fine la sentenza applicava analogicamente al caso di spontaneo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale la disciplina prevista per la sua espulsione dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater.

Ricorreva il PG presso la Corte d’Appello di Torino contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per inosservanza od erronea applicazione della legge penale in quanto, pur a voler eventualmente ritenere praticabile un’analogia in bonam partem, ad ogni modo restava il rilievo che la disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1993, art. 13, ricollegava la sentenza di non luogo a procedere a "inderogabili esigenze processuali valutale in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato" (nel caso in esame il reato era stato commesso in concorso con un altro minorenne e con un maggiorenne); inoltre, proseguiva il PG territoriale, l’espulsione disposta ai sensi della norma predetta comportava il divieto di rientro nel territorio dello Stato prima del termine previsto e una sanzione penale in caso di violazione, disciplina sanzionatoria sicuramente non applicabile nel caso di specie, trattandosi di allontanamento volontario.

1 – Il ricorso è fondato.

Dispone il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater: "Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’art. 240 c.p.. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13 bis, 13 ter e 14".

A loro volta i commi 3, 3 bis e 3 ter prevedono – in varie forme – il nulla osta, da parte dell’autorità giudiziaria, all’espulsione dello straniero, nulla osta che può essere negato solo per inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o di imputati in procedimenti per reati connessi e all’interesse della persona offesa. il presupposto della sentenza di non luogo a procedere è, dunque, l’avvenuta espulsione, non il volontario allontanamento dal territorio dello Stato, come invece accaduto nel caso in esame. in altra occasione questa S.C. ha avuto modo di statuire che il cit. art. 13, comma 3 quater, e successive modifiche, consente di ritenere che il legislatore abbia inteso evitare la celebrazione di giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero sia stato espulso dal territorio nazionale, al punto che si è ritenuto ragionevole applicare la medesima regola, in via di analogia in banam partem, anche al caso in cui non sia stato formalmente emesso un decreto di espulsione, per avvenuto respingimento alla frontiera (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 29161 del 24.6.08, dep. 15.7.08).

Ma espulsione o respingimento da un lato e spontaneo allontanamento (o fuga, tout court) dall’altro sono situazioni assai dissimili:

l’espulsione amministrativa costituisce l’atto terminale d’un articolato procedimento amministrativo in cui l’autorità giudiziaria viene già chiamata ad esprimere il proprio nulla osta, che può essere negato per "inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa".

Anche il respingimento alla frontiera è un atto adottato dalla competente autorità amministrativa.

Invece, l’allontanamento spontaneo dello straniero avviene al di fuori di un iter procedimentale e del nulla osta dell’autorità giudiziaria, di guisa che nell’ottica accolta dall’impugnata sentenza la perseguibilità dello straniero verrebbe rimessa al suo mero arbitrio: egli, ottenuta la sentenza di non luogo a procedere, potrebbe rientrare anche subito in Italia senza nemmeno essere assoggettato a sanzione (diversamente da quanto previsto per il caso di espulsione), come – appunto – obietta il PG territoriale.

Nel caso esaminato dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino il rapporto con l’autorità giudiziaria procedente appare – invece – capovolto: non è il giudice a valutare se lo straniero debba restare in Italia, ma è costui a decidere autonomamente di allontanarsene a prescindere dalle esigenze del processo pendente a suo carico.

E dunque evidente la diversità di situazione e di ratio, tale da precludere ogni ricorso all’analogia, sicchè la gravata pronuncia si rivela priva di aggancio normativo.

2 – In conclusione, la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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