Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1512 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al TAR proposto ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/90, il Sig. P.M.S., Maresciallo dei Carabinieri in servizio permanente, proponeva azione di annullamento del parziale silenziodiniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata l’1/10/2009 al Comando Regione Carabinieri Lazio, S.M. – Ufficio Personale, e, all’occorrenza, della nota n. 1/7513 del 30.10.2009, mediante la quale l’Amministrazione asseriva di aver accolto la predetta istanza di accesso del ricorrente; il militare proponeva altresì azione di accertamento del suo diritto ad accedere agli atti richiesti.

1.1.- Il ricorrente faceva presente di aver presentato domanda al Comando Regione Carabinieri Lazio -Ufficio Personale affinché fosse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in relazione ad un incidente stradale (e conseguente ricovero ospedaliero) subìto nel tragitto tra il reparto di appartenenza e la propria abitazione.

In data 1/10/2009 il ricorrente, al fine di essere "informato circa l’andamento del procedimento dal medesimo avviato", inoltrava una istanza di accesso alla Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Roma – Città Giardino, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90.

1.2.- Con nota n. 1/7513 del 30 ottobre 2009 l’Amministrazione comunicava al ricorrente l’accoglimento della suddetta istanza, ma successivamente (il 16.11.2009) il ricorrente, esaminando la documentazione messa a sua disposizione, constatava l’accoglimento solo parziale della istanza presentata, in quanto mancavano alcuni atti relativi al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

2.- Da tutto ciò l’azione proposta innanzi al TAR che, con la sentenza epigrafata, ha ritenuto il ricorso infondato.

2.1.- Nella sentenza (impugnata dal S. con l’appello in esame) il TAR, dopo aver riconosciuto l’istanza di accesso attinente ad una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela (nella specie l’ostensione gli atti del procedimento di riconoscimento causa di servizio dell’ infermità insorta), ha respinto il ricorso confermando la tesi svolta dall’amministrazione, secondo la quale quella parte di documentazione richiesta (e non ostesa) non era nella materiale disponibilità dell’Amministrazione alla data di presentazione della istanza stessa e della sua definizione.

Il primo giudice ha anche precisato che il verbale della visita medica del ricorrente stilato dalla C.M.O. e datato 24 giugno 2009 risulta essere stato trasmesso dalla stessa con nota del 3.11.2009, ossia in epoca successiva alla definizione della domanda di accesso, così come anche la successiva lettera di trasmissione al Ministero della Difesa per gli ulteriori incombenti istruttori.

2.3.- L’appello contrasta l’orientamento del TAR osservando anzitutto che il cennato il verbale della visita medica effettuata presso la CMO, e la relativa lettera di trasmissione, sono stati stilati oltre tre mesi prima della istanza di accesso (datata 1.10.2009), sicchè del tutto erronea appare al ricorrente la tesi che detti documenti non erano nella disponibilità dell’amministrazione.

2.4.- Il ricorso è fondato.

Deve "in primis" confermarsi che, come emerge chiaramente dalle date degli atti, il verbale della visita medica presso la CMO (datato 24.6.2009), e la relativa lettera di trasmissione di pari data, sono stati stilati oltre tre mesi prima della istanza di accesso (datata 1.10.2009).

Sotto il profilo dei principi regolanti il procedimento di accesso, il Collegio, fermo restando che l’amministrazione può e (in carenza di ostacoli giuridici) deve consentire l’accesso ai documenti dei quali ha la disponibilità, osserva che, nei procedimenti complessi che richiedono intervento interno di più organi o soggetti di p.a., il dovere ostensivo previsto dalla legge non può ritenersi limitato a quei documenti dei quali l’amministrazione abbia la disponibilità di fatto o, come suol dirsi "materiale" (in quanto titolare del procedimento oggetto della domanda), ma comprende anche l’ostensione di quelli che essa deve acquisire in forza della sua posizione di titolare anche del procedimento ostensivo come regolata dalla legge; in tale doppia veste l’Amministrazione non può che essere giuridicamente tenuta ad avere la disponibilità di tutti i documenti che già risultino esistenti alla data della domanda di accesso ed emessi da organi od uffici interni che siano intervenuti nel procedimento cui la domanda di accesso si riferisce.

Vero è che l’art. 25, comma secondo, dispone che la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento, ma la disposizione non può essere applicata alla lettera per l’accesso ad atti di procedimenti che vedono l’intervento interno di più soggetti o uffici riconducibili ad un’unica p.a.; in queste tipologie procedimentali, l’interpretazione letterale della norma condurrebbe illogicamente ad accollare all’istante un dovere di rivolgere tante singole istanze quanti sono soggetti di p.a. che, formando atti, intervengono all’interno nella sequenza amministrativa interessata. Ciò, oltre a contrastare col principio (art.1, c.2, della legge) che impone di non aggravare il procedimento amministrativo, collide con con la figura stessa del "responsabile del procedimento", obbligatoriamente prevista e regolata dagli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990; in particolare (e premesso che in base al primo comma dell’art. 4 anche ai procedimenti di accesso sono applicabili gli altri principi della legge n. 241/1990), l’art. 6 lett.b, nell’indicare i compiti del responsabile del procedimento, dispone che egli "accerta d’ufficio i fatti…… e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria".

In base alle citate norme può in definitiva affermarsi che, all’interno di un procedimento che veda più organi od uffici formare atti del medesimo, la domanda di accesso rivolta al responsabile del procedimento di accesso ed incardinato nella stessa amministrazione titolare del procedimento cui la domanda si riferisce, determina il dovere istruttorio di acquisire la disponibilità di tutti i singoli documenti oggetto di richiesta e che, in quanto già esistenti nel mondo giuridico alla data della domanda, compongano oggettivamente la documentazione inerente il procedimento interessato.

In tale quadro, ed ai fini di un formalmente corretto comportamento dell’amministrazione, si comprende, conclusivamente, come debba reputarsi del tutto irrilevante che i documenti in questione fossero stati trasmessi dalla CMO dopo la data della domanda, e quindi a quel momento non in disponibilità materiale dell’ufficio destinatario della richiesta.

3.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con le conseguenze di legge, dovendosi quindi ordinare all’amministrazione l’esibizione di tutti i documenti richiesti dal ricorrente in relazione al procedimento di riconoscimento di causa di servizio.

4,. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 25,comma 6, della legge n. 241/1990, ORDINA al Ministero della DifesaComando Regione carabinieri Lazio l’esibizione degli atti di cui al punto n.3 in motivazione.

Condanna il Ministero della difesaComando Regione Carabinieri Lazio, al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *