Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1511 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La società P.C. aveva chiesto all’amministrazione di poter verificare gli atti depositati dalla società M. s.p.a nella procedura di selezione di operatori economici per la progettazione di edifici residenziali da costruire al di sopra di piastre sismicamente isolate.

La P.C., operante nel settore delle costruzioni prefabbricate, aveva giustificato la sua richiesta sostenendo che la società M. era risultata una delle aggiudicatarie della indicata selezione; che, nelle more del procedimento, la società M. aveva svolto trattative con l’appellante per la fornitura di bagni da installare nelle costruzioni in caso di aggiudicazione dell’appalto, pervenendo anche alla sottoscrizione di una lettera di intenti; che tuttavia, dopo l’aggiudicazione della gara, la società M. non aveva dato seguito agli impegni assunti, ma si era rifornita dei bagni presso una ditta concorrente.

2.- L’istanza era stata rigettata dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 56679 del 14 ottobre 2009, in quanto "la documentazione richiesta mira ad ottenere la tutela di interessi meramente privati… per nulla collegati all’attività amministrativa posta in essere dalla scrivente… tanto è vero che l’interesse vantato a supporto dell’istanza in esame non riguarda il procedimento amministrativo… ma esclusivamente il rapporto contrattuale intercorso con la società aggiudicataria cui è ovviamente estranea l’attività amministrativa posta in essere dalla Scrivente".

3.- La P.C. ha impugnato tale diniego davanti al TAR per l’Abruzzo – L’Aquila ma il TAR, con sentenza della Sezione I n. 34 del 3 febbraio 2010, dopo aver respinto un’eccezione sulla competenza territoriale sollevata dall’Avvocatura dello Stato, ha respinto il ricorso affermando che, pur essendo condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui non è la natura privata dell’interesse azionato a poter precludere l’accesso, tuttavia correttamente l’amministrazione aveva negato l’accesso per la sostanziale estraneità di tale interesse rispetto all’attività amministrativa. Infatti "la situazione giuridica sostanziale che la ricorrente prospetta nella sua istanza di accesso sembra riferita ad una responsabilità contrattuale (o precontrattuale) di una delle concorrenti nell’ambito di un rapporto intercorso tra le due. Ed il giudizio sulla sussistenza di tale responsabilità civile non sembra essere in alcun modo collegabile agli atti di gara ed in particolar modo all’offerta ed ai progetti ivi presentati da M. s.p.a".

4.- La sentenza del TAR per l’Abruzzo è stata appellata dalla società P.C. che la ritiene erronea sotto diversi profili.

Al riguardo, questa Sezione ha già di recente chiarito che, ai sensi dell’art. 22 comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati anche quando riguarda atti provenienti da privati nel relativo procedimento e che l’accesso in tanto è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati e in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento (Consiglio di Stato, Sezione IV n. 810 del 7 febbraio 2011).

Né, come affermato nella stessa sentenza appellata, è causa ostativa all’accesso la natura privata dell’interesse azionato, essendo necessario e sufficiente che l’interesse medesimo sia diretto, concreto ed attuale e che la domanda di accesso non sia palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del richiedente.

Chi domanda l’accesso agli atti ha quindi il dovere di indicare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela (Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226).

5.- Applicando tali principi al caso di specie l’appello si rivela fondato e deve essere accolto.

La ditta richiedente ha infatti chiarito di voler conoscere gli atti depositati dalla società M., con la quale, in relazione alla gara indetta dall’amministrazione, aveva sottoscritto una lettera di intenti, ed ha anche precisato che la richiesta era originata dal sospetto che la ditta (poi risultata aggiudicataria) avesse in realtà utilizzato i propri disegni per la fornitura di bagni da installare nelle costruzioni, servendosi poi di altra ditta per l’esecuzione del lavoro.

L’appellante ha quindi indicato il riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva e la sua richiesta è volta alla cura di propri legittimi interessi. Non v’è quindi ragione che l’Amministrazione si opponga alla richiesta di accesso. Del resto l’interesse prospettato dalla società appellante non può ritenersi neanche eterogeneo rispetto all’oggetto dell’attività amministrativa e per questo non meritevole di considerazione.

6.- Con l’accesso poi non si determinerebbe un’ingerenza dell’amministrazione in una (eventuale) controversia fra privati (rispetto alla quale l’amministrazione resterebbe estranea) ma verrebbe fatta solo chiarezza sugli atti consegnati da una partecipante ad una gara pubblica (dalla Società M.) e in possesso dell’amministrazione.

7.- In conclusione l’appello deve essere accolto e deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante società P.C. a prendere visione (e ad ottenere eventualmente copia) degli atti oggetto della sua richiesta di accesso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l "appello e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA, Sezione I, n. 34 del 3 febbraio 2010.

Ordina all’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di accesso presentata dalla società P.C., nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente decisione.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile al pagamento di complessive Euro 3.000 (tremila) in favore della società appellante per le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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