Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1510 monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Gli appellanti, titolari di otto licenze di vendita di generi di monopolio impugnavano il provvedimento di rilascio al sig. F.M., titolare di un bar in contrada Piano Pietra del Comune di Chiaravalle, di patentino per la vendita di detti generi.

A sostegno del ricorso deducevano eccesso di potere per violazione delle circolari emanate in materia, per carenza di adeguata istruttoria e per difetto dei presupposti.

2. – Con sentenza n. 885 del 2 aprile 2004 il TAR adito rigettava il ricorso affermando, dopo aver premesso talune considerazioni concernenti, sia la finalità del "patentino", sia il quadro normativo applicabile alla fattispecie, quanto segue:

– l’art. 54 D.P.R. 1074/58 conferisce all’amministrazione finanziaria un ampio potere discrezionale per l’autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio mediante patentini, nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e negli spacci cooperativi;

– numerose circolari dell’Amministrazione finanziaria hanno definito i criteri per conferire alla rete distributiva dei generi di monopolio, ben vero articolata su rivendite vincolate a rigorosi limiti di distanza, un’elasticità più aderente alla domanda dei consumatori ed ai sottostanti interessi economici e commerciali, proprio attraverso il rilascio di patentini per luoghi, ovvero periodi temporali nei quali il servizio delle rivendite ordinarie non corrisponde appieno alle effettive esigenze della clientela;

– l’istruttoria effettuata nella specie dall’Amministrazione, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, ha fatto emergere i presupposti necessari al rilascio del contestato patentino, essendo risultato che nel Comune di Chiaravalle centrale esistono otto rivendite (con un rapporto di 1/870); che il bar gestito dal sig. Magisano in contrada Piano Pietra si trova in una zona in costante aumento abitativo nella quale è pressante la domanda della popolazione ivi residente; che detto esercizio commerciale già gode di locali del tutto idonei ad ospitare la nuova attività e che il richiedente è in grado di assicurare anche un ampliamento del servizio attualmente offerto, in quanto copre i giorni festivi e garantisce un orario prolungato di vendita (ore 06,00/13,30 e 14,30/24,00); che il nuovo punto vendita dista poco meno di un chilometro dalla rivendita più vicina (come da comunicazione della G.d.F. del 12 settembre 2001) che, essendo priva di distributore automatico, non assicura il servizio nelle ore di chiusura.

3. – Con l’appello indicato in epigrafe i ricorrenti contestano la correttezza di detta sentenza per i seguenti motivi:

– non vi sarebbe una rilevante frequentazione del bar per il quale è stato rilasciato il patentino, tenuto conto del numero limitato di scontrini fiscali rilasciato in un mese, come accertato dalla G.d.F.;

– il parere espresso dalla G.d.F. sarebbe irrazionale e contraddittorio visto che le affermazioni in esso contenute sono espresse in modo dubitativo, attraverso l’uso del verbo al condizionale ("parrebbe") ed, inoltre, contrasterebbe con il parere reso dalla Federazione Italiana Tabaccai;

– sarebbe insussistente il rapporto minimo richiesto dalle norme tra popolazione e rivendite (1: 1500) perché nella contrada in questione vi sarebbero soltanto 235 abitanti;

– sarebbe inconferente, nella specie, l’attestazione comunale relativa alla qualificazione urbanistica della zona come "zona di espansione";

– non sussisterebbe, pertanto, alcuno dei presupposti essenziali richiesti dalla vigente normativa per il corretto rilascio di un patentino per la rivendita di generi di monopolio.

4. – L’Amministrazione finanziaria si è costituita nel presente grado di giudizio ma non ha svolto difese scritte né ha esibito documentazione.

5. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Magisano che con memoria ha articolatamente contestato la fondatezza dell’appello del quale ha chiesto la reiezione sulla base degli elementi, anche di fatto, indicati in detta memoria.

7. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

8. – L’appello è infondato.

8.1 – Quanto alla critica che il TAR avrebbe errato a non rilevare che difetterebbe una "rilevante frequentazione" del bar per il quale è stato richiesto "il patentino", può convenirsi con il controinteressato sig. Magisano che è del tutto errata la deduzione di parte appellante che dal numero limitato (103) di scontrini fiscali rilasciati nel mese di agosto 2001 emergerebbe "…che la frequentazione media dei clienti è stata di 3 o, al massimo, 4 al giorno…", in quanto é già l’importo complessivo riscosso con tali scontrini (lire 2.803.408 per le sole consumazioni alimentari) a dimostrare il contrario.

Inoltre, detto importo non è l’unico elemento valutabile ai fini della stima dell’entità effettiva di frequentazione di pubblico, avuto presente, come risulta dalla relazione della G.d.F. del 21 settembre 2001, che sia all’interno del bar, sia all’esterno dello stesso vi sono una sala biliardo, due campi di bocce e n. 9 videogiochi che costituiscono ulteriori attività, tutte regolarmente autorizzate, che comportano ulteriore frequentazione ed ulteriori incassi (ad es. videogiochi: incasso per il mese di agosto 2001 citato dalla G.d.F., di lire 850.000) che, ovviamente, vanno ad aggiungersi a quello indicato per le sole consumazioni alimentari.

Tutto ciò senza tralasciare di considerare che alla clientela collegata alle citate attività ulteriori (rispetto al solo bar) si aggiunge quella collegata anche al gioco delle carte praticato negli stessi locali, in virtù dell’autorizzazione di polizia n. 20/81/A9, ed alla vendita di prodotti esplosivi, tra cui cartucce da caccia, giusta licenza del 12 aprile 1996, come documentato in atti dall’appellato, senza alcuna specifica contestazione al riguardo da parte appellante, nonché quella rinveniente per effetto della distanza di circa 1 km dalla più vicina rivendita di generi di monopolio -che è sfornita di distributore automatico e non soggetta ad orario di apertura prolungato- e dalla frequentazione del supermarket confinante con il bar.

Né colgono nel segno gli appellanti allorquando affermano che la frequentazione bassa del bar, asseritamente rilevata in sede di ispezione dalla G.d.F., sarebbe confermata anche dal fatto che l’esercizio è ubicato in una zona agricola la cui popolazione raggiungerebbe a mala pena le 235 unità, tenuto conto che dal complesso degli atti e delle deduzioni di parte appellata, non smentite dagli appellanti, emerge come la zona in questione sia oggetto di edificazione diffusa, in virtù del piano urbanistico rurale di Chiaravalle Centrale, resa palese anche dalla presenza di strutture pubbliche e sociali, quali scuola, ufficio postale etc, delle quali usufruiscono anche gli abitanti di altre cinque frazioni rurali vicine, come attestato dal Sindaco, che ammontano a circa mille unità, secondo apposita indagine anagrafica effettuata.

8.2 – Consegue a tali rilievi che neppure è fondata la critica di irrazionalità e contraddittorietà della relazione della G.d.F. poiché il dato (scontrini fiscali) parzialmente enucleato dagli appellanti va correlato agli ulteriori elementi concreti sopra indicati, tutti convergenti per la legittimità dell’autorizzazione concessa nella specie al sig. Magisano.

Né alcun ruolo determinante poteva avere nell’economia procedimentale in questione il contrario parere espresso dalla F.I.T. essendo esso fondato su dati che possono ritenersi errati, alla stregua di tutti gli elementi più innanzi indicati.

8.3 – A non diversa sorte negativa deve, poi, soggiacere anche la critica che, nella specie, difetterebbe la proporzione minima di una tabaccheria ogni 1500 abitanti richiesta dalle vigenti circolari dell’Amministrazione, avuto presente che tale proporzione ha riguardo soltanto alle rivendite ordinarie, come agevolmente deducibile, in particolare, dalla circolare n. 04/63406 e che la stessa non è neppure inderogabile potendosene prescindere allorquando la distanza minima dalla più vicina rivendita sia almeno di 600 metri, come chiarisce la disposizione della lettera b), capoverso 4, della circolare citata.

8.4 – Infondata è, ancora, la censura secondo cui il TAR non avrebbe tenuto conto che la relazione della G.d.F. sarebbe affetta da "…perplessità…" per avere utilizzato "…formule ampiamente dubitative o perplesse…", in quanto l’uso del verbo al condizionale trova sufficiente spiegazione nella circostanza, messa opportunamente in risalto dalla parte controinteressata, che il periodo di tempo considerato è ben vero di un mese, ma non anche la permanenza sul posto dei verificatori che, dunque, nel poco tempo a disposizione, non potevano acquisire certezze sull’effettivo numero di potenziali utilizzatori del patentino, ma fare soltanto previsioni, per quanto di loro competenza.

8.5 – Infine, non può non essere disattesa anche la critica che sarebbe inconferente l’attestazione della destinazione urbanistica di zona, avute presenti le considerazioni già svolte nei capi di motivazione che precedono, con la conseguenza che l’appello è totalmente infondato e, come tale, merita di essere respinto.

9. – Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che alla soccombenza debba seguire, in capo agli appellanti, anche l’onere delle spese della presente grado di giudizio, in favore, però, del solo controinteressato sig. F.M., nella misura indicata in dispositivo, potendosi, invece, compensare l’onere delle spese stesse, con riferimento alle appellate Amministrazioni, essendosi esse limitate a partecipare al giudizio soltanto formalmente, non avendo prodotto alcuna memoria difensiva.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6900 del 2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’appellato sig. F.M., in euro 3.000,00 (euro tremila e centesimi zero), oltre competenze tutte di legge; compensa integralmente le spese stesse nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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