Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG, Dott. De Santis Fausto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 24.9.2010, il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta da E.A. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del locale Tribunale il 10.9.2010 per il reato di rapina.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla mancata osservanza, per la citazione delle parti davanti al giudice del riesame, del termine minimo di giorni tre stabilito dall’art. 309 c.p.p., comma 8, l’avviso di fissazione dell’udienza essendo stato notificato appena due giorni prima.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, la violazione ("al ribasso") del termine di tre giorni liberi di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8 non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Corte di Cassazione N. 30573 del 19/03/2009 SEZ. 5, Giampà).

Nella specie, risulta dagli atti che la questione non fu sollevata davanti al Tribunale, e non può quindi essere dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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