Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9870

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i del PG, Dott. De Santis Fausto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 17.9.2010, il Tribunale del Riesame di Torino rigettava l’appello proposto da M.M. avverso il provvedimento della Corte di Appello di Torino che aveva respinto l’istanza dello stesso M. diretta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei suoi confronti nel proc. Pen. N. 25123/09 r.g.n.r.. per i reati di rapina e altro, con la misura degli arresti domiciliari ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

La difesa lamenta il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 per avere indebitamente valorizzato, al fine della ritenuta sussistenza di eccezionali ragioni cautelari ostative alla sostituzione del regime detentivo, i precedenti penali dell’imputato, di per sè rilevanti solo nella direzione dell’individuazione di un "normale" pericolo di reiterazione dei reati. Il ricorso è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata non solo muove correttamente, sul piano dei principi, dall’esplicita affermazione secondo cui le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 non coincidono con una normale situazione di pericolosità, essendo piuttosto identificabili in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente (Corte di Cassazione 23/01/2008 SEZ. 6, Reale, citata nel provvedimento), ma fa retta applicazione di tali criteri di giudizio, valorizzando oltre ai gravi precedenti dell’imputato, anche la qualificata pericolosita sociale dello stesso desumibile dal suo assoggettamento a misure di prevenzione, peraltro ripetutamente violate.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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