Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1509 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto decisorio in epigrafe -emanato in sede di riconoscimento, ex lege 89 del 2001, ai sigg. P.D. e P.G. del diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del processo promosso innanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione del 3 aprile 1986 e conclusosi con sentenza del 19 novembre 2004- i ricorrenti hanno ottenuto la liquidazione di euro 15.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo, oltre gli interessi legali dalla data del decreto (9 luglio 2017) al saldo, nonché euro 950,00 per spese processuali, di cui euro 350,00 per diritti da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario P.D..

Tale decreto, come dichiarato dai ricorrenti e non è stato smentito dalla costituita Amministrazione, è divenuto cosa giudicata.

Con il ricorso per l’ottemperanza in esame i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme indicate nel predetto decreto decisorio.

Gli stessi ricorrenti hanno fatto precedere il ricorso in esame da apposito atto di diffida e messa in mora spedito a mezzo posta il 18 maggio 2010 all’Amministrazione.

Poichè l’Amministrazione non ha fatto seguire alcuna determinazione satisfattiva del credito dei ricorrenti, questi ultimi con atto depositato presso questo Giudice, hanno proposto il ricorso in esame, chiedendo che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato, con nomina, inoltre, anche di un commissario "ad acta", in caso di ulteriore inottemperanza all’ordine di esecuzione.

nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2011, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il giudicato che discende dal decreto decisorio della Corte di d’Appello di Roma, riportato in epigrafe, comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto statuito nel decreto stesso in favore dei ricorrenti, nonché alla liquidazione degli interessi sul capitale, fino al saldo, ex art. 1284 c.c., oltre le spese processuali al procuratore antistatario.

A tale obbligo, nonostante il lungo tempo trascorso dall’atto di messa in mora, l’Amministrazione si è finora sottratta.

Risultando, altresì, osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17/8/1907 n. 642, circa la notificazione dell’atto di diffida all’Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione del ricorso, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti anzidetti, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione a cura di parte.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato Commissario "ad acta" il Capo del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia perchè provveda, entro 30 giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell’Amministrazione.

Le spese del presente giudizio debbono essere poste a carico del soccombente Ministero della Giustizia nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 6168 del 2010 e dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti in forza del decreto decisorio in epigrafe, oltre agli interessi fino al saldo, all’uopo assegnando al predetto Ministero il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, è nominato commissario "ad acta" il Capo del Dipartimento Affari di Giustizia pro tempore del Ministero della Giustizia, ovvero un funzionario da questi formalmente delegato con apposito provvedimento, che provvederà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inadempienza del Ministero intimato ad opera dell’ interessato, a dare esecuzione al giudicato,a spese dell’Amministrazione medesima.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1000,00 (euro mille e centesimi zero), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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