Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9869 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG, Dott. De Santis F..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 23.6.2010 il Tribunale del Riesame di Reggio Emilia rigettava l’istanza di riesame proposta da F.T. avverso il decreto di sequestro preventivo di un’autovettura disposto nei suoi confronti dal gip del locale tribunale il 19.4.2010 nell’ambito del procedimento penale n. 1651/10 rgnr contro S. A., indagato per il reato di truffa. Ricorre il difensore, deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato sulla questione della buona fede della F., avendo i giudici territoriali argomentato sul punto con riferimento a dati di fatto all’evidenza del tutto irrilevanti.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, nel caso di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al procedimento penale, incombe sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso (Corte di Cassazione n. 11287 del 22/01/2010 Sez. 5, Carlone).

Nella specie, però, dalla motivazione del provvedimento impugnato non risultano apprezzabili indicazioni di un qualche coinvolgimento della ricorrente nei fatti, o della fittizietà del trasferimento dell’autovettura a suo favore. Neutro è infatti il dato temporale segnalato dai giudici territoriali, sussistendo comunque l’interesse dell’imputato a rivendere sollecitamente l’autovettura in questione (anche ad acquirenti di buona fede) per sottrarla alle pretese restitutorie del creditore e assicurarsi definitivamente il profitto della truffa; e insignificante la considerazione dell’approssimativa documentazione dei termini del contratto di vendita, notoriamente usuale in questo genere di transazioni, non soggette a particolari formalità e che trovano normalmente il loro momento di consacrazione formale proprio nelle essenziali annotazioni presso il PRA, idonee a determinare la presunzione, sia pure iuris tantum, della efficacia e validità dell’atto traslativo (Corte di Cassazione Sezione 2^ civile, n. 19599 del 29.09.2004).

Sembra peraltro pertinente al riguardo anche la notazione difensiva relativa alla scarsa rilevanza della mancata indicazione del prezzo di vendita, perchè l’eventuale simulazione negoziale avrebbe potuto ovviamente coinvolgere anche questo dato contrattuale, ove in concreto specificato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro preventivo, con la restituzione dell’autovettura in oggetto alla ricorrente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Reggio Emilia del 19.4.2010, e ordina la restituzione dell’autovettura in sequestro alla ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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