Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1507 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR della Sardegna il sig. F.B. ha impugnato il provvedimento della Commissione Medica di appello dell’Aereonautica Militare che non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la patologia "note di spondilartrosi diffusa" sostenendo, innanzi tutto, che il giudizio instaurato non avrebbe soltanto carattere impugnatorio, ma anche di accertamento del suo diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunziata ed alla liquidazione dell’equo indennizzo, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della relativa somma; affermando, poi, nel merito, che la Commissione medica avrebbe errato nell’apprezzare le condizioni ambientali in cui era stato svolto il servizio (lavoro pesante, usurante ed all’aperto), non potendosi escludere che queste ultime, quand’anche la patologia abbia origine in fattori endocostituzionali, possano costituire concausa determinante ed efficiente della patologia stessa e, quindi, ricondurre quest’ultima a causa di servizio, stante che le più recenti acquisizioni scientifiche dimostrerebbero che la malattia denunziata dipenderebbe, almeno in parte, da fattori esogeni.

2. – Con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso affermando, quanto segue.

– la situazione soggettiva del lavoratore pubblico in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia ha, per pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo, natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo per cui sono infondate le deduzioni al riguardo svolte circa la coesistenza nella specie di entrambe dette posizioni giuridiche e correlativamente del relativo potere giurisdizionale del Giudice adito;

– il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine alla sussistenza delle particolari e più gravose modalità di espletamento del servizio, che avrebbero influito sull’insorgenza della patologia denunziata (note di spondilartrosi diffusa), essendosi limitato a dedurre soltanto in linea teorica che il determinismo della malattia citata può essere influenzato da fattori esogeni; in ogni caso, dagli atti di causa non emergono elementi che siano convergenti con dette deduzioni;

– la rilevata carenza probatoria, infine, non può essere superata dalla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, al fine di dimostrare il nesso di causalità tra infermità e servizio svolto, in quanto, se è vero che dopo l’entrata in vigore della Legge 21 luglio 2000 n° 205 la consulenza tecnica d’ufficio è utilizzabile anche nell’ambito della giurisdizione di legittimità, quale strumento di ausilio del giudice nel sindacato di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica, la stessa può, però, essere disposta solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale su detti atti, vale a dire solo se ed in quanto il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento, evenienza che nella specie non ricorre.

3 – Con l’appello in epigrafe il sig. B. ha formulato un unico ed articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto che il TAR, pur in presenza di pareri negativi degli organi collegiali medici di prima e seconda istanza dell’Amministrazione espressi, con tutta evidenza, in maniera immotivata e sganciata da criteri di razionalità e logicità, avrebbe errato a non accogliere sia l’istanza istruttoria sia la richiesta di CTU avanzate in corso di giudizio, siccome entrambe necessarie nel caso in esame, tenuto conto, sotto il primo profilo, che la documentazione rilevante nella fattispecie è tutta e soltanto in possesso dell’Amministrazione e, sotto il secondo profilo, che esclusivamente il parere espresso da un organo tecnico imparziale, in quanto nominato dal Giudice, può efficacemente contraddire le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, dimostrando come gli eventi patiti in 25 anni di servizio gravoso espletato dal ricorrente (antincendio) ben possono assurgere a concausa determinante ed efficiente della patologia riscontrata.

4. – Si è costituita nel presente grado di giudizio l’Amministrazione appellata che da depositato documentazione.

5. – Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello non merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.

6. 1 – I vizi di carenza di motivazione e di illogicità, che affliggerebbero il provvedimento impugnato e che il Giudice di prima istanza non avrebbe colto, sono, a ben vedere, del tutto insussistenti avuta presente la documentazione esistente in atti di causa.

Ed infatti, la conclusione raggiunta dall’Amministrazione – che le mansioni di "montatore addetto alla sezione tecnica", svolte dal ricorrente in varie condizioni metereologiche, non possono costituire antecedente causale determinante ed efficiente, in quanto le relative attività ordinarie non possono ritenersi particolarmente gravose per le strutture del rachide – trova riscontro sia nella documentazione relativa al servizio concretamente svolto dal ricorrente, sia nelle valutazioni cliniche effettuate dai competenti organi medici dell’Amministrazione stessa che non sono ne illogiche né immotivate, avuto presente:

– che i tipi di lavorazioni che si effettuano in "linea voli" non sono potenzialmente idonee a provocare l’infermità denunziata e che il servizio concretamente svolto dal ricorrente, come risulta dal rapporto circostanziato, "…non era dal punto di vista quantitativo (intensità di azione) idoneo a produrre l’infermità…" anzidetta (cfr. dichiarazione medica finale del 7 giugno 1999 del Servizio Sanitario del 530 gruppo S.L.O., Comando del 30° Stormo), anche tenuto conto che ad ogni turno di lavoro di 24 ore seguivano quattro giorni di recupero compensativo di riposo;

– che il grado di degenerazione artrosica della colonna vertebrale del ricorrente, come riscontrato in sede di visita del 11 gennaio 200, è risultato di lieve grado ed assolutamente compatibile con l’età anagrafica del militare in questione, in quanto i segni di spondilartrosi sono riscontrabili radiograficamente nel 50% dei soggetti di sesso maschile fin dal 40° anno di età (cfr. relazione del 17 aprile 2001 dell’Istituto medico legale dell’Aereonautica);

– che i microtraumi ripetuti o, eventualmente, traumi di notevole entità possono ben vero essere concausa efficiente e determinante, "…ma dall’esame del fascicolo istruttorio non si rinvengono tali situazioni, almeno non con l’intensità e la frequenza necessaria al possibile determinarsi dell’affezione de quo, essendo stato l’interessato esposto ai comuni disagi della categoria di appartenenza, senza elementi di servizio aggiuntivi di particolare impegno fisico,…" come rilevabile dalla documentazione acquista al procedimento (cfr. parere del 12 giugno 2000, verbale n. 214, della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aereonautica Militare);

– che il carico e scarico dei materiali dai velivoli fa parte delle ordinarie mansioni che vengono comunemente svolte da tutti i militari di pari grado e qualifica per cui sono da escludere fattori di rischio aggiuntivi al normale servizio.

Opinare diversamente, pur in presenza dei citati riscontri di carattere oggettivo e delle connesse valutazioni mediche non irrazionalmente espresse dai competenti organi medici dell’Amministrazione, comporterebbe, invero, come acutamente osservato da detta Amministrazione, il riconoscimento generalizzato della dipendenza da causa di servizio della "spondilatrosi" a tutti i militari di pari grado e qualifica dell’appellante per il solo fatto di esercitare le stesse mansioni e di essere affetti da un parafisiologico processo degenerativo della colonna vertebrale.

6.2 – Né ha errato il Giudicante di primo grado ad escludere la necessità di procedere ad istruttoria ulteriore e/o a consulenza tecnica di ufficio in quanto la giurisprudenza citata, al riguardo, nella sentenza appellata è condivisa dal Collegio.

Ed infatti, ben può essere affermato che l’utilizzabilità della CTU anche in sede di giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo, dopo l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, non modifica la natura del mezzo processuale in questione che per essere correttamente utilizzato presuppone, per un verso, che la parte abbia già fornito propri elementi di prova, invece qui del tutto carenti, e, per altro verso, che il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento dei fatti che, nel caso in esame, non sono configurabili alla stregua delle considerazioni svolte nel capo di motivazione che precede.

Ciò perché, nel giudizio che abbia ad oggetto il diniego di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente, come nella specie, il Giudice è tenuto semplicemente a valutare la legittimità delle ragioni esposte dall’Amministrazione a fondamento del diniego, eventualmente accertando i fatti di causa, ove necessario, con la precisazione, però, che i mezzi di prova del processo amministrativo, cui si è aggiunta dal 2000 la consulenza tecnica di ufficio, mai possono costituire strumento generico di accertamento dei fatti e delle condizioni giuridiche che consentono il rilascio del provvedimento positivo richiesto.

In breve, deve escludersi che, nel caso in esame, fosse legittimamente invocabile il ricorso ad una CTU, difettando i necessari presupposti legittimanti l’uso di tale strumento di ausilio del Giudice, così come non v’era alcuna esigenza di disporre apposita istruttoria stante la completezza della documentazione acquisita dall’Amministrazione al procedimento e, quindi, la piena corrispondenza tra questa e le conclusioni raggiunte con il provvedimento impugnato.

7 – In conclusione, può ribadirsi che l’appello è infondato e disporre, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, anche tenuto conto della limitata attività defensionale svolta dall’Amministrazione resistente, oltre che della riferibilità delle questioni trattate alla materia del lavoro dipendente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5252 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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