Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9867

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i del PG, Dott. De Santis F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 6 agosto 2010, il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di B.L. avverso l’ordinanza emessa il 14 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e rapina aggravata.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’indagato, il quale deduce vizio di motivazione in riferimento al presupposto della gravità indiziaria, avuto in particolare riguardo ad una serie di circostanze di fatto le quali attesterebbero la evanescenza del corredo probatorio evocato a sostegno della misura, specie nella parte in cui risulterebbe carente la connotazione individualizzante delle emergenze raccolte e la lacunosità degli accertamenti, su aspetti di fatto che si reputano significativi agli effetti della ricostruzione della vicenda in contestazione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, giacchè il ricorrente, lungi dal prospettare questioni di legittimità, si limita a passare in rassegna le circostanze di fatto che, a suo dire, incrinerebbero il quadro di accusa dedotto a suo carico, senza additare specifiche manchevolezze o illogicità manifesta in cui sarebbe incorso il provvedimento oggetto di impugnativa. I motivi che il ricorrente solo labilmente deduce a fondamento del ricorso, risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – ricostruzione della dinamica della vicenda, con analitica rassegna dei passaggi più qualificanti, ed attenta disamina del contributo offerto da tutti coloro che sono stati coinvolti nei fatti nonchè delle singole ed individualizzate emergenze probatorie raccolte nel corso delle indagini – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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