Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10581 Imposte dirette

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Mectherm propose ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recanati aveva contestato, quanto all’anno 1992, l’omesso assoggettamento a ritenuta d’acconto di compensi non registrati per lavoro autonomo e per lavoro dipendente.

L’avviso aveva tratto origine da un p.v.c. della polizia tributaria basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile in casa di soggetti terzi rispetto alla (amministrazione della) società.

Il ricorso venne accolto dalla commissione tributaria provinciale solo in ordine all’ammontare delle sanzioni. La commissione tributaria regionale delle Marche, invece, accolse in toto l’appello della società, motivando – per quanto in effetti rileva – nel senso che, seppure utilizzabili dall’amministrazione finanziaria, i documenti rinvenuti presso il terzo erano consistiti in "tabulati" non suscettibili, di per sè soli, di fornire elementi di presunzione certi "in ordine ai compensi liquidati al personale"; giacchè – aggiunse – "non esiste prova che i pagamenti contestati siano stati realmente effettuati nè si fa riferimento ad una fonte di approvvigionamento delle somme erogate".

Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 28.6.2005 e non notificata, ricorre l’agenzia delle entrate articolando un motivo.

L’intimata resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione " dell’art. 2927 c.c.". Richiama il consolidato orientamento di questa Corte sulla rilevanza del rinvenimento di documentazione extracontabile al fine di legittimare il potere di accertamento dell’ufficio. Sostiene che, diversamente da quanto dalla commissione ritenuto, il p.v.c. aveva fatto emergere l’attitudine della documentazione rinvenuta a costituire prova della non ufficialità degli emolumenti corrisposti.

Il motivo – seppure emendato dell’errore del riferimento normativo ( l’art. 2927 c.c., è norma attinente alla evizione della cosa assegnata nel procedimento di vendita forzosa) – è inammissibile in quanto non modellato, per un verso, sul tenore della decisione di secondo grado, e supponente, per altro verso, censure di merito irricevibili in questa sede. La commissione non ha affermato, in dissonanza dall’insegnamento di questa Corte, che la documentazione extracontabile non è in sè sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di accertamento, ovvero che la medesima non costituisce in generale valido elemento presuntivo, ma ne ha offerto una interpretazione di tipo contenutistico, giungendo a ritenere quella specifica documentazione (rinvenuta nel caso in esame) non idonea in concreto a giustificare la conclusione assunta dall’ufficio accertatore.

In tal modo il giudice tributario ha svolto un apprezzamento di fatto, non sindacabile in questa sede se non per incongruità della motivazione.

Invero è del tutto certo che, finanche nel caso di rinvenimento di documentazione extracontabile, resta sempre impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio del potere di accertamento (v. tra le tante Cass. n. 1575/2007; n. 2217/2006).

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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