Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1504 Collocamento a riposo o in congedo Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Carta e l’avv. dello Stato Bacosi;
Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il signor L.A., attuale appellante, agiva per l’annullamento del provvedimento del 19 dicembre 2005 con il quale era stato collocato in congedo per non ammissione in servizio permanente quale carabiniere.

Con il ricorso venivano dedotti i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, e cioè di violazione dell’art. 4 L.53 del 1989, che regola il giudizio di ammissione al servizio permanente, di violazione dei diritti partecipativi e della legge 241 del 1990.

Il ricorrente lamentava: 1) la ricorrenza dei presupposti (in sostanza la carenza di potere per tardività) riguardo all’avvio del procedimento teso a emettere il congedo; 2) l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, che in sostanza non gli aveva consentito di accedere agli atti e alla documentazione; 3) la insufficienza della motivazione espressa nel parere della Commissione di avanzamento, che non aveva dato adeguato peso ai suoi buoni precedenti di servizio.

Le circostanze e gli episodi alla base del provvedimento impugnato consistevano in due episodi, che avevano determinato un giudizio di inferiore alla media relativo all’ultimo periodo di servizio: 1) la inflizione al ricorrente di una sanzione disciplinare di quindici giorni di consegna di rigore, a seguito del suo coinvolgimento in una rissa nei pressi di una discoteca di Milano; 2) una sanzione ulteriore di dieci giorni di rigore a seguito della accusa di furto di una borsetta rivolta nei suoi confronti nel maggio 2005 da una ragazza che aveva subito il furto all’interno di una discoteca.

Il giudice di primo grado definiva immediatamente con sentenza in forma semplificata il ricorso respingendolo come infondato.

Secondo la sentenza impugnata, le doglianze risultavano infondate in quanto: a) sussistevano le condizioni, per congedare il ricorrente, previste ai sensi della legge 53 del 1989 riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti, non assumendo rilievo la eventuale remissione di querela della ragazza derubata né la proposizione del ricorso straordinario avverso una delle sanzioni disciplinari indicate; b) con riguardo ai tempi del procedimento risultavano rispettati i tempi previsti dalla circolare ministeriale n.603 del 1993 di 180 giorni per la conclusione del procedimento successivamente alla ferma quadriennale, essendosi, il periodo di ferma, conclusosi nell’agosto 2005 mentre il provvedimento impugnato è del dicembre 2005; c) con riguardo alla istanza di accesso del 25 ottobre 2005, essa è stata riscontrata in data 8 febbraio 2006, ma il ricorrente ha partecipato al procedimento producendo memorie e documenti presi in considerazione dalla competente Commissione di Valutazione e Avanzamento, unitamente ai precedenti di servizio, né il ricorrente ha fornito elementi per dimostrare il pregiudizio scaturito dal ritardo con il quale ha acceduto agli atti; d) risulta adeguatamente motivato il contestato provvedimento.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello il medesimo signor L., affidandosi ai seguenti motivi:

1)dopo avere richiamato i buoni precedenti di carriera e la ratio del giudizio di ammissione al servizio permanente dopo il periodo di ferma volontaria, lamenta che sia stato superato il termine di quattro anni per il proscioglimento – la ferma volontaria, iniziata il 16 agosto 2001, sarebbe terminata il 16 agosto 2005 mentre il procedimento è stato avviato in data 20 settembre 2005 – e che quindi la determinazione impugnata sarebbe intervenuta in carenza di potere in concreto e su tale censura il giudice di primo grado avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi;

2)la violazione del diritti di partecipazione dell’interessato, in quanto, rispetto alla richiesta di accesso del 25 ottobre 2005, sono passati 45 giorni per la risposta e mentre tutte le comunicazioni del procedimento erano state effettuate a Roma, sede di servizio, la determinazione dell’accesso è avvenuta ad Avellino, presso la sua residenza; inspiegabilmente, altri atti sono stati inviati a Napoli, presso il Comando Regione Campania; inoltre, la autorizzazione all’accesso è pervenuta il 9 dicembre di venerdì mentre il successivo 12 dicembre si sarebbe riunita la Commissione di Valutazione e Avanzamento (COVA), con conseguente impossibilità effettiva del diritto di difesa;

3)si lamenta, oltre che il vizio procedimentale per mancanza di previa diffida, difetto di motivazione e di istruttoria perché l’amministrazione non ha adeguatamente valutato né le memorie difensive né i precedenti di carriera né la circostanza che delle sanzioni disciplinari una era sottoposta a impugnazione con ricorso straordinario e per altra vi fosse stata remissione di querela.

Il Ministero appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di appello l’appellante, dopo avere richiamato i buoni precedenti di carriera e la ratio del giudizio di ammissione al servizio permanente dopo il periodo di ferma volontaria, lamenta che sia stato superato il termine di quattro anni per il proscioglimento – la ferma volontaria, iniziata il 16 agosto 2001, sarebbe terminata il 16 agosto 2005 mentre il procedimento è stato avviato in data 20 settembre 2005 – e che quindi la determinazione impugnata sarebbe intervenuta in carenza di potere in concreto e su tale censura il giudice di primo grado avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi.

In sostanza, lamenta carenza di potere in concreto oltre che l’omessa pronuncia sul punto da parte del primo giudice.

Il motivo è infondato.

A parte la considerazione che nella specie non è prevista né la perentorietà del termine, né la legge prevede una ipotesi di silenziotacito in virtù della eventuale inerzia dell’amministrazione, la disciplina è chiara nel prevedere (art. 4 comma 1 legge 53 del 1 febbraio 1989) che al termine della ferma volontaria i carabinieri che conservino la idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente.

Il comma 5 prevede chiaramente che i militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo.

Inoltre, "Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria".

La legge è chiara, quindi, nel non fare discendere da un eventuale superamento del termine previsto di ferma volontaria – prima di una determinazione di ammissione o di non ammissione al servizio permanente – una carenza di potere in concreto, come pretende l’appellante, né ricollega a tale decorso eventuale una implicita ammissione e anzi, al contrario, chiarisce che tale eventuale servizio trascorso oltre il termine di ferma volontaria "è considerato" come servizio prestato in ferma volontaria.

Inoltre, risulta rispettato il termine come determinato dalla circolare ministeriale 2053414/M38 PSAC e dal DM 603 del 1993, secondo cui il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla ferma quadriennale: il periodo di ferma si è concluso nell’agosto (il sedici) del 2005 mentre il provvedimento di non ammissione è del 19 dicembre 2005.

2. Con il secondo motivo di appello, l’appellante deduce la violazione dei suoi diritti di partecipazione, in quanto, rispetto alla richiesta di accesso del 25 ottobre 2005, sono passati 45 giorni per la risposta; inoltre, mentre tutte le comunicazioni del procedimento erano state effettuate a Roma, sede di servizio, la determinazione dell’accesso è avvenuta ad Avellino, presso la sua residenza; inspiegabilmente, altri atti sono stati inviati a Napoli, presso il Comando Regione Campania; inoltre, la autorizzazione all’accesso è pervenuta il 9 dicembre di venerdì mentre il successivo 12 dicembre si sarebbe riunita la Commissione di Valutazione e Avanzamento (COVA), con conseguente impossibilità effettiva del diritto di difesa.

I motivi sono infondati.

L’istanza di accesso del 25 ottobre 2005 è stata riscontrata in data 8 febbraio 2006, in disparte la possibilità di attivare i rimedi previsti dalla legge avverso una eventuale inerzia o diniego di accesso.

Inoltre, risulta rispettato pienamente il principio del contraddittorio procedimentale, se risulta che il medesimo appellante ha partecipato attivamente al procedimento, producendo memorie e documenti risultanti dagli atti e pienamente presi in considerazione dalla Commissione di valutazione e Avanzamento, così come sono stati valutati i precedenti di servizio (come risulta dal verbale della COVA prodotto agli atti); inoltre, da tale asserita tardività di acquisizione, l’appellante non deduce quale sia il pregiudizio eventualmente derivantegli, rispetto ai fatti, elementi e documenti comunque acquisiti al procedimento e sui quali ha certamente interloquito abbondantemente in fase amministrativa, senza sentire la esigenza di chiedere un ulteriore periodo di approfondimento, sulla base del diritto al pieno contraddittorio procedimentale.

3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta, oltre che il vizio procedimentale per mancanza di previa diffida, difetto di motivazione e di istruttoria perché l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato né le memorie difensive né i precedenti di carriera né la circostanza che, delle due sanzioni disciplinari, una era sottoposta a impugnazione con ricorso straordinario e per altra vi fosse stata remissione di querela.

Il motivo è infondato.

L’art. 4 L.1 febbraio 1989 n.53 prevede che: al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che conservino la idoneità psicofisica al servizio incondizionato a e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma o nel Copro, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale.

Pertanto, l’ammissione è un giudizio basato sui requisiti previsti dalla legge, che consegue necessariamente alle valutazioni di giudizio e meritevolezza espressi dagli organismi deputati a farlo, in ordine alla idoneità psicofisica, alla buona condotta, attitudine e rendimento.

Il provvedimento di collocamento in congedo per scarso rendimento di un appartenente all’arma dei carabinieri, di cui all’art. 4 L. 1 febbraio 1989 n.53, non costituisce misura di carattere disciplinare, per cui non trovano applicazione nel relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari (così Consiglio Stato, IV, 3 novembre 1998, n.1418).

Il passaggio in servizio permanente dopo la ferma quadriennale consegue necessariamente alle valutazioni e al giudizio di meritevolezza espressi dal comandante generale dell’arma, indicati nell’art. 4 comma 1 L.53 del 1989, in ordine alla idoneità psicofisica, alla buona condotta, attitudine e rendimento (così, Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 1998, n.332).

Nella specie, il giudizio finale della Commissione di valutazione alla unanimità è nel senso che: "Il carabiniere L.A. ha dimostrato di non possedere le necessarie qualità militari e di rendimento per svolgere i compiti attribuiti al suo stato, evidenziando inoltre carenze anche nella condotta per essere incorso in gravi sanzioni disciplinari. L’interessato, pertanto, non è meritevole di prestare servizio permanente nell’Arma dei carabinieri".

Nel pervenire a tale duro e deciso giudizio unanime di tipo negativo, la Commissione appunta la sua attenzione sia alle mancanze disciplinari e alle consegne di rigore che all’episodio di notevole gravità di furto aggravato.

Né possono stemperare le gravi (e diverse e di tipo diverso) mancanze, eventuali fatti sopravvenuti come la eventuale remissione di querela della persona offesa o la proposizione di rimedi giustiziali avverso talune delle sanzioni disciplinari, non essendo, tali fatti, in grado di condizionare oltremodo la ampia discrezionalità esercitata alla Commissione di valutazione e avanzamento.

In fatti, risulta che il L. in data 10 giugno 2005 è stato sanzionato con giorni 15 di "consegna di rigore; in data 8 luglio 2005 è stato sanzionato con giorni 10 di "consegna di rigore"; nell’ultimo periodo di servizio veniva giudicato "inferiore alla media"; sono stati attentamente valutati tutti i quattro anni di servizio prestati, tanto che risulta dai documenti, come eccepisce l’Avvocatura dello Stato, che "a fare data dal 26.09.2004 il militare ha registrato una flessione di rendimento in servizio incorrendo in sanzioni disciplinari".

Pertanto, sono del tutto infondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria.

E’ legittimo il diniego di ammissione al servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo del militare destinatario, durante il periodo di ferma, di numerose sanzioni disciplinari per inosservanza delle regole del servizio e della vita militare (così Consiglio di Stato, IV, 23 luglio 2009, n.4654).

Ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente del militare la legge demanda alla Autorità militare competente una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di uno sfavorevole rapporto informativo compilato sul suo conto.

In definitiva, la non ammissione al servizio permanente: 1) non costituisce un provvedimento di carattere disciplinare sicchè in tale procedimento non trovano applicazione le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari; 2) il provvedimento (e giudizio) di non ammissione è assimilabile in tutto e per tutto a quello di dispensa dal servizio militare per non idoneità a ricoprire gli uffici del grado oltre che per scarso rendimento; 3) il proscioglimento dalla ferma volontaria per inidoneità o per scarso rendimento, così come il giudizio di non ammissione al servizio permanente comportano un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio finalizzato ad accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni (così, Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2006, n.210); 4) gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini del proscioglimento non sono esclusivamente apprezzabili nell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l’espletamento del servizio (Consiglio Stato, IV, 15 febbraio 2006, n.610).

4.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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