Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9863 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Avellino ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.T. A. avverso il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino il 9 luglio 2010, con il quale è stato convalidato il sequestro preventivo e disposto il sequestro preventivo della gestione patrimoniale "Eurizon Capital" recante la data del 1 giungo 2010 per un controvalore di Euro 3.034.230,66, aperta dal D.T. e di due conti correnti accesi, uno (n. (OMISSIS)), presso la Filiale di (OMISSIS), distaccamento di (OMISSIS), della Intesa San Paolo Private Banking, e l’altro (n. (OMISSIS)) presso la Filiale di (OMISSIS) del Banco di Napoli, già oggetto di sequestro preventivo in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 7, ed ora, col nuovo provvedimento oggetto del riesame, anche in riferimento all’art. 643 c.p., in danno di P.E.R..

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i giudici del merito, oltre a non considerare la superfluità di sottoporre a vincolo cautelare beni già sottoposti a sequestro preventivo, non avrebbero tenuto conto dei rilievi già svolti nei precedenti atti di ricorso e prodotti al Tribunale – relativi a due procedimenti cautelari nei quali gli stessi beni avevano formato oggetto di sequestro preventivo riferito al reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 7, che il Tribunale del riesame aveva ritenuto di "riqualificare" nel reato di cui all’art. 643 c.p. – dai quali emergeva la insussistenza dei presupposti per ravvisare nei fatti il fumus del reato di circonvenzione di persona incapace.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha reiteratamente avuto modo di puntualizzare che, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p. in tema di misure cautelari reali, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non la illogicità manifesta, la quale può denunciarsi soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. E) (Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi). In tale prospettiva, la critica impugnatoria svolta dal ricorrente, evoca, a ben guardare, una disamina delle emergenze di fatto alternativa rispetto ai rilievi non implausibili svolti dai giudici a quibus in ordine alla ravvisabilità del fumus circa la ipotesi di circonvenzione di persona incapace. Attraverso la enunciazione del vizio di violazione di legge, dunque, il ricorrente propone, per incrinare l’astratta ravvisabilità della fattispecie in questione, apprezzamenti di merito che fuoriescono dal perimetro entro il quale è circoscritto l’odierno scrutinio di legittimità, considerato che gli stessi "fatti" dedotti dal ricorrente a fondamento delle proprie censure, non valgono di per sè ad incrinare, allo stato, l’alternativa valenza delle circostanze dedotte in senso contrario a fondamento della cautela, come d’altra parte evidenziato anche nei provvedimenti reiettivi di istanze di riesame adottati dallo stesso Tribunale il 6 ed il 9 luglio 2010 e richiamati per relationem.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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