Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o dello Stato Gerardis per il Ministero della Difesa;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Ministero della Difesa ha comunicato all’attuale appellante, S.A., sergente maggiore di governo dell’Aeronautica Militare, il mancato accoglimento della sua domanda intesa ad ottenere il trattenimento in servizio ai fini della partecipazione al corso semestrale di qualificazione preordinato al successivo concorso di immissione in servizio permanente, e ciò a causa della sua non utile collocazione in graduatoria (42°), avuto riguardo ai posti disponibili.

1.2. L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Ibis, ha respinto il ricorso proposto al riguardo dall’A. con sentenza n..05396 dd. 19 gennaio 2001, rilevando – nonostante l’incompletezza degli elementi documentali richiesti in sede istruttoria non interamente evasa- l’insussistenza della censura di difetto di motivazione, atteso che i punteggi relativi alla graduatoria sarebbero frutto di discrezionalità tecnica, vista pure la sostanziale identità di carriera tra il ricorrente ed il controinteressato anche se quest’ultimo risulta classificato in posizione diversificata (27°, ultimo posto utile), e stante ancora la mancata evocazione in giudizio anche dei soggetti graduati prima del ricorrente.

2.1.Con l’appello in epigrafe l’A. ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, sostenendo l’erroneità della sentenza e affermando che il punteggio a lui attribuito risulterebbe assolutamente incongruo rispetto ai titoli posseduti ed in relazione ai criteri automatici di valutazione prefissati dalla Commissione.

Ad avviso dell’A., poi, l’Amministrazione avrebbe omesso di depositare, anche dopo la sentenza istruttoria, le singole schede di scrutinio concernenti la propria posizione e quella del controinteressato sergente A.M. Pasquale Baldassarre, le quali da sole – a suo dire – avrebbero consentito di accertare quali titoli fossero stati valutati e come.

Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare nella specie il principio generale di cui all’art. 116, secondo comma, c.p.c. e, al limite, pur non essendo rilevante, disporre l’integrazione del contraddittorio.

2.2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e con propria memoria depositata il 15 gennaio 2010 ha replicato alle deduzioni avversarie, eccependo preliminarmente l’interesse dei soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria a conservare la propria collocazione.

3. Con la decisione interlocutoria n. 2066 dd. 26 gennaio 2010 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero appellato, rappresentando la necessità – ai fini del decidere – di completezza degli atti del processo, unitamente ai criteri applicati e ad ogni altro utile elemento per la decisione stessa, in quanto la sentenza interlocutoria di primo grado era rimasta parzialmente inadempiuta, segnatamente in ordine al deposito delle individuali schede di scrutinio dei sergenti A. e Baldassarre.

Pertanto, con la decisione anzidetta la Sezione ha disposto nei confronti del Ministero della Difesa il deposito della documentazione testè riferita entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione medesima.

La causa è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 18 maggio 2010.

4. Con ulteriore decisione n.7475 dd. 18 maggio 2010 la Sezione ha quindi evidenziato – in linea preliminare – che l’impugnazione di una graduatoria implica necessariamente l’estensione del contraddittorio processuale nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, individuabili, nel caso di specie, in tutti i candidati collocati in posizione poziore rispetto alla parte originariamente ricorrente, in particolare quanto ai graduati dal 28° al 41° posto; e, conseguentemente, ha imposto all’appellante A. l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi controinteressati, non ancora intimati, mediante notificazione individuale in considerazione del non elevato numero di essi.

La Sezione ha al riguardo assegnato all’appellante il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione – se anteriore – di tale ulteriore decisione interlocutoria, nonché l’ulteriore termine perentorio di 30 (trenta) giorni per il deposito presso la Segreteria della prova delle avvenute notifiche, "a pena di improcedibilità del gravame".

Nel contempo la Sezione ha pure evidenziato al Ministero l’esigenza di adempiere all’incombente disposto nei suoi riguardi con la precedente decisione n. 2066 del 2010 e rimasto sino a quel momento evaso.

La prosecuzione della trattazione del merito di causa è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011.

5. Con nota Prot. MD GMILO I 2 SC 0535123 dd. 14 dicembre 2010 la Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) – I Reparto Reclutamento – 2^ Divisione Reclutamento Sottufficiali, pervenuta alla Sezione in data 23 dicembre 2010 in esito alla testè riferita decisione n. 7475 del 2010, ha rappresentato "che nella documentazione in possesso" della Direzione Generale medesima "non risultano schede individuali di scrutinio relative ai sergenti inseriti nella graduatoria di merito finalizzata all’ammissione nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente. Ne consegue che il disposto incombente istruttorio non poteva che essere adempiuto da questa Direzione Generale mediante il deposito della documentazione trasmessa il 12 maggio 2010. Al riguardo è opportuno osservare che nella fattispecie in esame, pur in mancanza delle schede analitiche richieste, la competente commissione esaminatrice, predeterminando precisi criteri di valutazione stabiliti nel verbale n. 1 del 27 novembre 1990 inviato con il foglio cui si fa seguito, ha posto un vincolo al proprio operato nell’attribuzione dei punteggi e nell’adozione della conseguente graduatoria di ammissione. Graduatoria stilata, dunque, in base all’esame delle singole domande e della documentazione caratteristica e matricolare degli interessati nel rispetto dei prefissati criteri di valutazione idonei a rendere comprensibili i giudizi formulati. Si rimane a disposizione per quant’altro possa occorrere".

6. L’A. – viceversa – non ha depositato entro il termine assegnato la comprova dell’incombente di integrazione del contraddittorio a lui rimesso.

7. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Tutto ciò premesso, il ricorso in appello dell’A. va dichiarato improcedibile, posto che a" sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. "il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso" – per l’appunto – "improcedibile quando nel corso del giudizio… non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato": norma, questa, che risponde ad un principio di ordine generale, desunto dagli artt. 331 e 371 bis c.p.c. e già affermato in epoca risalente dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 1984 n. 686 e Sez. V, 29 novembre 1974 n. 557).

In conseguenza di ciò, la sentenza di primo grado va confermata.

9. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, ricorrendo al riguardo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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