Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9862 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

reziosi Massimo, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 9 luglio 2010, il Tribunale di Avellino ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.T.A. avverso il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino il 29 giugno 2010, con il quale è stata disposta la convalida del sequestro preventivo disposto dal locale pubblico ministero con decreto del 24 giugno 2010, ed avente ad oggetto il conto corrente (OMISSIS) acceso presso la Filiale di (OMISSIS) – distaccamento di (OMISSIS), della Intesa San Paolo Private Banking, e del conto corrente n. (OMISSIS) acceso presso la filiale di (OMISSIS) del Banco di Napoli ed intestati al D.T., indagato in ordine al reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 7, in danno di P.E.R..

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta violazione di legge, in quanto i giudici del riesame ritenendo di qualificare i fatti come violazione dell’art. 643 c.p., avrebbero immutato il fatto contestato, posto che nella richiesta di emissione del provvedimento cautelare non era stato indicato alcun elemento di prova dal quale potesse evincersi la incapacità, totale o parziale, della persona offesa. Nè sarebbe consentito al giudice procedere a ravvisare un ulteriore reato, senza che questo abbia formato oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero. Il provvedimento impugnato sarebbe per tale aspetto privo di motivazione. Si contesta, poi, la sussistenza, in fatto, dei presupposti per poter ritenere nella specie ravvisabile il reato di circonvenzione di persona incapace.

I rilievi svolti dal ricorrente in ordine alla indebita mutatio libelli operata dai giudici del riesame sono fondati. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più occasioni che, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve aver riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un fumus di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto; tuttavia, non può certo porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2009, Weijpun; Cass., Sez. 6, 8 maggio 2008, Fratello; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2004, Manieri).

E’ del tutto evidente, infatti, che, mentre il nomen iuris non si cristallizza all’atto della adozione della misura, potendo questo essere sempre rivalutato dal giudice, il cui compito è anche quello di assegnare, nei diversi gradi in cui si articola il procedimento, principale o incidentale che sia, l’esatta qualificazione giuridica dei fatti, oggetto della decisione giurisdizionale – senza soffrire preclusioni di sorta in dipendenza di diverse statuizioni adottate al riguardo nei precedenti stadi o gradi di giudizio – ben diversa si presenta la situazione ove ravvisi una diversità "strutturale" del fatto che costituisce l’oggetto del proprio scrutinio. Ciò sull’evidente rilievo che, ove così non fosse, risulterebbe radicalmente compromesso il diritto di difesa ed il contraddittorio e generata, al tempo stesso, una abnorme "novazione" del titolo cautelare.

Nella specie, non v’è dubbio che, essendosi ipotizzata a fondamento della misura di cautela una ipotesi di appropriazione indebita aggravata a norma dell’art. 61 c.p., n. 7, non v’è correlazione alcuna (dovendo la stessa altrimenti emergere in concreto) tra la relativa condotta – circoscritta nei suoi profili oggettivi e soggettivi – rispetto al perimetro, assai più ampio, in cui si colloca il reato di circonvenzione di persona incapace, ipotizzato dal tribunale del riesame, come "nuova" base su cui raccordare il fumus ed il periculum in mora per sostenere il sequestro preventivo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, così come deve essere annullato il sequestro, in quanto in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 – per il quale il provvedimento è stato adottato – è intervenuta remissione di querela, come puntualizzato nello stesso provvedimento di riesame.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di sequestro e dispone la restituzione di quanto in sequestro in favore del ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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