Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1501 Legittimazione processuale Procedimento Sentenza del T.A.R.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lando Sivieri e Roberto De Tilla;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe va accolto, avuto riguardo – in via assorbente – alla dedotta violazione della regola del contraddittorio nel processo di primo grado, posto che dall’esame del relativo fascicolo processuale consta che nella dichiarazione di permanenza dell’interesse a ricorrere da parte dei ricorrenti, depositata agli atti di causa il 15 maggio 2009, il patrocinio della parte ricorrente aveva indicato il proprio domicilio in Latina alla Via Pablo Picasso n. 28, nel mentre il conseguente avviso di udienza è stato inoltrato al patrocinio medesimo con nota raccomandata dd. 4 marzo 2010 al suo precedente indirizzo di Viale XXIV maggio n. 74 – 04100 Latina, ritrasmessa integra dal servizio postale alla Segreteria della Sezione staccata di Latina del T.A.R. per il Lazio con il referto di "trasferito".

In conseguenza di ciò, quindi, non può reputarsi nella specie rispettato l’adempimento di cui all’allora vigente art. 23, terzo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 di dare notizia, a cura della Segreteria del T.A.R., del decreto di fissazione dell’udienza "almeno quaranta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio", posto che la notizia della fissazione non è probatamente stata data alla parte ivi ricorrente, e che la causa nondimeno è stata trattenuta per la decisione senza il riscontro del buon fine dell’avviso dell’udienza.

A" sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. va disposto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, con conseguente applicazione al riguardo dell’art. 8, comma 2, disp. att. cod. proc. amm.

Sussistono idonei motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la trattazione della causa al giudice di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa, unitamente al fascicolo del primo grado di giudizio, alla Segreteria della Sezione staccata di Latina del T.A.R. per il Lazio, Via Andrea Doria n. 4, 04100 Latina (LT).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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