Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1494 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, atteso che l’istruttoria è completa, il contradditorio è integro e le parti sono state ritualmente avvisate;

Considerato che l’appello merita accoglimento in quanto il Collegio ritiene irragionevole una interpretazione del bando di gara, quale quella sostenuta dalla stazione appaltante, volta a subordinare l’applicazione dell’assorbenza fra la categoria OG11 e le categorie speciali OS3, OS28 e OS30 alla circostanza che l’impresa utilizzi la categoria OG11 per soddisfare contestualmente tutte e tre le categorie speciali;

Considerato, al contrario, che non risultano ostacoli a che una impresa utilizzi la categoria OG11 anche per soddisfare solo alcune delle categorie speciali che in essa si considerano assorbite, a condizione che l’impresa medesima risulti poi autonomamente qualificata per la categoria speciale rispetto alla quale non utilizza l’assorbenza nella categoria OG11;

Ritenuto, infatti, che l’interpretazione sostenuto dall’Amministrazione finirebbe per disattendere il principio dell’assorbenza, penalizzando, senza alcun ragionevole motivo, l’impresa qualificata in OG11 rispetto all’impresa autonomamente qualificata nelle categorie speciali assorbite;

Considerato che nel caso di specie risulta che la costituenda ATI ha una qualificazione nella categoria OG11 superiore alla somma degli importi delle categorie OS28 e OS3 richiesti ed ha una qualificazione autonoma (utilizzando la qualificazione conseguita da entrambe le associande TMC e Co.Res.) nella categoria speciale 0S30.

Ritenuto, pertanto, che in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati;

Considerato che, allo stato, non risultando il contratto ancora stipulato (come deduce lo stesso appellante) non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento per equivalente, essendo ancora possibile la tutela in forma specifica, tutela che l’appellante invoca in via principale;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l’Università degli Studi di Napoli al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellante che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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