Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9857 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 29.6.07 il Tribunale di Firenze condannava D. D. alla pena (dichiarata poi condonata) di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per concorso nei delitti di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, con la recidiva reiterata specifica.

Con sentenza 12.5.10 la Corte d’Appello di Firenze riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.

Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita dai giudici del merito: in concorso con altri (complessivamente agendo in cinque persone riunite), l’odierno ricorrente aveva aggredito B. M. tentando invano di sottrargli un orologio, nonchè una collana e un anello; nell’occasione provocava lesioni personali al B. e alla moglie (o convivente) di lui – S.F. – accorsa in sua difesa.

In dibattimento il B., pur dichiarandosi vittima delle lesioni, per le quali rimetteva la querela, ritrattava però l’accusa di tentata rapina (nonostante le difformi dichiarazioni da lui precedentemente rese). A sua volta la S., dopo un iniziale mancato ricordo, a seguito di contestazione confermava le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese in sede di indagini preliminari.

Tramite il proprio difensore il D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) mancanza di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva desunto la penale responsabilità del ricorrente sulla base della sola dichiarazione per relationem della S., senza spiegare in alcun modo perchè fosse stata data prevalenza alla deposizione di quest’ultima piuttosto che a quella del B., che in dibattimento aveva riferito di aver aggravato l’iniziale denuncia nei confronti dei propri aggressori sol per rancore nei loro confronti; nè erano stati chiariti i termini di applicazione dell’art. 500 c.p.p.;

b) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che i referti in atti (relativi alle lesioni riportate, nell’occasione, dalla S. e dal B.) confermassero le dichiarazioni della S., nel senso che le lesioni da lei sofferte si spiegassero sol con il tentativo di sottrarle i monili che indossava: in realtà, dal verbale di ricezione di denuncia orale acquisito in atti emergeva che la rapina era stata tentata nei confronti del solo B. e le lesioni della S. derivavano dall’essere intervenuta in soccorso del marito, sicchè non riscontravano la tentata rapina.

Previa abbreviazione dei termini, la discussione del ricorso è stata fissata all’odierna udienza.

1 – Il ricorso è infondato.

Quanto al motivo che precede sub a), si premetta che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di dichiarazione di penale responsabilità, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1^ n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv.

198487; n. 4700/94, rv. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre).

Ciò detto, dalla lettura complessiva delle due pronunce di merito emerge che la teste S., sentita in dibattimento, dapprima aveva dichiarato di non ricordare, ma poi, a seguito di contestazione ex art. 500 c.p.p., ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente si è presenza non già di dichiarazioni per relationem o di mera acquisizione d’un verbale di s.i., bensì di vere e proprie dichiarazioni dibattimentali della teste, dichiarazioni dibattimentali che a loro volta ben possono essere sollecitate attraverso la contestazione in ausilio del ricordo di cui all’art. 500 c.p.p..

E’ noto, infatti, nella giurisprudenza di questa S.C. che ha valore probatorio la conferma del testimone, nel corso della deposizione dibattimentale, delle dichiarazioni da lui rese nella fase delle indagini preliminari (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^ n. 23012 del 14.5.09, dep. 4.6.09).

In ordine, poi, alla prevalenza della deposizione della D. rispetto a quella del B. (su cui ha motivato la pronuncia di primo grado), è appena il caso di notare che si versa in tema di apprezzamenti in punto di fatto che richiederebbero un diretto approccio agli atti da parte di questa S.C., il che è precluso in sede di legittimità.

E’ appena il caso di aggiungere che il delitto di lesioni aggravate (risalente al 5.7.2000) non è prescritto, atteso che la recidiva reiterata specifica, rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 4, comporta, ex art. 161 cpv. c.p., un aumento del tempo necessario per la prescrizione pari a due terzi, cui deve altresì aggiungersi la sospensione del suo decorso dal 12.11.03 al 26.4.04 e dal 15.1.07 al 29.6.07. 2- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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