Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9856 determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 17.6.10 previo rito camerale ex art. 599 c.p.p., la Corte d’Appello di Brescia confermava la condanna inflitta nei confronti di S.G. dal GUP del Tribunale della stessa sede, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di concorso in tentata estorsione e di ricettazione di carta d’identità, passaporto ed assegni postali e bancari di provenienza delittuosa.

Lo S. ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) omessa motivazione in ordine all’invocata concessione delle attenuanti generiche, su cui la gravata pronuncia aveva risposto soltanto in riferimento al delitto di tentata estorsione e non anche a quello di ricettazione;

b) vizio di motivazione riguardo al diniego dell’attenuante dell’art. 648 cpv. c.p., atteso che, prima di valutare i parametri dell’art. 133 c.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto preventivamente considerato il valore economico delle cose oggetto di ricettazione, il che non aveva fatto, limitandosi a far pesare contro la richiesta dell’imputato l’oggettiva utilizzabilità in ottica criminale dei documenti di identità di provenienza illecita, secondo un’astratta – anzichè concreta – congettura prognostica;

c) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia non aveva ridotto la pena sol per i gravi precedenti penali, in realtà risalenti nel tempo: quanto alla "ricaduta" nel commettere reati, essa era stata meramente occasionale; inoltre, il richiamo ai precedenti penali non era tale da spiegare la disparità di trattamento rispetto agli altri due concorrenti (separatamente giudicati) nel delitto di tentata estorsione;

d) vizio di motivazione nella parte in cui era stata negata la continuazione fra i reati di cui ai capi A) e B), a tal fine non bastando i tre mesi di tempo trascorso fra l’una e l’altra violazione nè il richiamo alla diversità delle vicende.

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il motivo che precede sub a) trascura che il negativo giudizio sulle attenuanti generiche è derivato dalla ritenuta persistente e consistente caratura criminale dello S. e, quindi, da un dato personale dello stesso.

2- Il motivo che precede sub b) tralascia di considerare che ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art. 648 cpv. c.p. non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e, dunque, non solo alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest’ultimo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 2667 del 9.4.97, dep. 15.5.97;

Cass. Sez. 1^ n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. 2^ n. 16 del 10.1.95, dep. 15.6.95; Cass. Sez. 1^ n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1^ n. 7394 del 7.2.89, dep. 19,5.89, e numerose altre).

Pertanto, fra gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’ipotesi in discorso vanno compresi tutti quelli previsti dall’art. 133 c.p. e, quindi, anche i precedenti penali dell’imputato (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 6292 del 29.10.90, dep. 10.6.91; Cass. S.U. n. 13330 del 26.4.89, dep. 11.10.89; Cass. Sez. 2^ n. 590 dell’8.1.88, dep. 20.1.89).

Nel quadro di tale giurisprudenza questa Suprema Corte ha altresì puntualizzato che in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’ipotesi di cui al cpv. dell’art. 648 c.p., fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente oggetti vo (quali l’entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell’agente (Cass. Sez. 2^ n. 4581 del 23.3.98, dep. 18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2^ n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass. Sez. 2^ n. 7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92).

In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario, ma non sufficiente, per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p..

Ciò vuoi dire che, ove la valutazione degli ulteriori parametri dell’art. 133 c.p. sia già di per sè tale da escludere la tenuità del fatto, la delibazione in ordine al valore economico delle cose oggetto di ricettazione si rivela orami superflua perchè da sola non potrebbe mai bastare al riconoscimento dell’attenuante dell’art. 648 cpv. c.p., motivatamente negata nel caso di specie non già in base ad un’astratta congettura, bensì in rapporto alla concreta situazione dell’odierno ricorrente, persona con gravi precedenti penali che ha ricettato altrui documenti di identità personale, dei quali oggettivamente ci si può servire per commettere reati e/o darsi alla latitanza.

3- Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub e), noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato (definiti "importantissimi" dai giudici del merito) e ai suoi persistenti legami con il mondo criminale, indice concreto della personalità del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

Ogni ulteriore diversa considerazione svolta in ricorso scivola sul piano dell’apprezzamento di fatto, interdetto in sede di legittimità. 4- Infine, sempre manifestamente infondato è il motivo che precede sub d), avendo la gravata pronuncia congruamente motivato l’assenza di vincolo di continuazione tra i due fatti. Nè il ricorrente aveva allegato alcunchè per suggerire una contraria conclusione.

5- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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