Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9860 Applicazione della pena Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22.6.2010, il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio applicò, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ad A.O. ed a B.A. la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno per i reati di rapina aggravata e lesioni, condannandoli alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte civile S.F..

Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza desume la responsabilità dalla confessione degli imputati senza ulteriori riscontri, omettendo l’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Inoltre non vi è motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che ®in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.. (Cass. Sez. 4 sent. n. 34494 del 13.7.2006 dep. 17.10.2006 rv 234824).

Inoltre secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "la sentenza dei giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.". (Cass. Sez. 3 sent. n. 2309 del 18.6.1999 dep. 9.10.1999 rv 215071).

Quanto alla mancanza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, premesso che la stessa non era stata indicata, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, ove nei termini dell’accordo fra il pubblico ministero e l’imputato non rientri la concessione della sospensione condizionale, la mancata applicazione di tale beneficio non richiede apposita motivazione".

(Cass. Sez. 1A sent. n. 1155 del 18.3.1993 dep. 8.5.1993 rv 193964).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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