Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9859 Applicazione della pena Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, avverso la sentenza di applicazione di pena a seguito di patteggiamento pronunciata dal gup del Tribunale di Urbino il 25.3.2010 nei confronti di S.E.G., per due delitti di ricettazione, pena determinata in complessivi mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa con l’esclusione della rilevanza della recidiva e previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Deduce il ricorrente il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), rilevando che la particolare tenuità del fatto sarebbe stata ritenuta dal decidente in contrasto con i parametri legali di valutazione, dai quali si discosterebbe la considerazione della limitata partecipazione dell’imputato ai fatti di ricettazione.

Lo stesso giudice avrebbe peraltro riconosciuto che si trattava di fatto certamente non di particolare tenuità sotto il profilo oggettivo, ciò che dovrebbe ritenersi preclusivo dell’applicazione dell’attenuante in questione, ammissibile solo nella convergenza di tutti gli indici oggettivi e soggettivi del disvalore del fatto nella direzione della sua particolare tenuità.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria. (Corte di Cassazione nr. 32004 del 10/04/2003 SEZ. 6, imputato Valetta, dove l’ulteriore precisazione che l’inammissibilità dell’impugnazione non viene meno per la sua eventuale provenienza dal procuratore generale, il quale – pur non essendo partecipe dell’accordo ed essendo titolare, a mente dell’art. 570 c.p.p., di un autonomo potere di impugnazione – non può far valere per il solo pubblico ministero una sorta di "ripensamento", che non è consentito all’imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti del negozio processuale).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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