Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1484 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con nota del 5 marzo 1993 la Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni di Brescia – a seguito di istruttoria di domanda avanzata dalla sig.ra C.O., quale appartenente a categoria con riserva di posti per l’ assunzione nelle quote stabilite dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 – comunicava che l’assunzione non poteva essere perfezionata, in quanto il diploma di scuola magistrale prodotto dall’ interessata era riferito a un corso di studi di durata triennale, anziché quinquennale, come tale non idoneo per l’inquadramento nella qualifica di operatore specializzato di esercizio (V categoria).

Avverso la determinazione negativa la sig.ra O. insorgeva avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, per l’accertamento del diritto ad essere assunta con la qualifica di operatore specializzato di esercizio (V categoria), con decorrenza giuridica dal 14 marzo 1991, e per la condanna dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni a corrispondere i relativi emolumenti, sostenendo, in particolare, che il diploma di scuola magistrale va qualificato a tutti gli effetti come diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, in linea con quanto richiesto dall’art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per la l’ inquadramento nella V categoria.

In virtù di provvedimento cautelare del Tribunale regionale, non riformato in appello, la ricorrente era assunta dall’ Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in via provvisoria con riserva espressa di riesaminare la situazione all’esito del giudizio di merito.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il giudice territoriale – ritenuta la giurisdizione – accoglieva il ricorso, riconoscendo il titolo posseduto dalla ricorrente riconducibile al grado di istruzione secondaria superiore e, quindi, idoneo all’ inquadramento nella V qualifica del personale dell’ Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Appella P.I. s.p.a., succeduta nella gestione del rapporto di lavoro già facente capo all’ Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che ha insistito, in contrario alle conclusioni del primo giudice, sulla non idoneità del titolo di studio conseguito dalla sig.ra O. agli effetti dell’ assunzione su posti di riserva nella quota prevista per la V qualifica.

Si è costituita in giudizio la sig.ra O. che, in via preliminare, ha eccepito l’ inammissibilità in diversi profili dell’ appello e, nel merito, ha contrastato le deduzioni della Società appellante, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza dell’ 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ eccezione di tardiva proposizione dell’ appello va disattesa.

Dagli atti versati in giudizio risulta che la notifica della sentenza oggetto di impugnazione si è perfezionata nei confronti di P.I. s.p.a. in data 24 ottobre 2007.

Rispetto a tale data il ricorso in appello è stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 19 dicembre 2007 e, quindi, in entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione della sentenza, stabilito dall’ art. 28, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Non assume rilievo ai fini del decorso del termine di impugnativa la diversa data di notifica della sentenza, ad iniziativa dell’ appellato, presso al sede dell’ Avvocatura distrettuale dello Stato (19 ottobre 2007). Già nel corso del giudizio di primo grado la difesa erariale, con nota depositata in data 19 ottobre 2005, aveva significato il venir meno degli oneri di rappresentanza, assistenza e patrocinio obbligatorio a seguito della sopravvenuta successione di P.I. s.p.a. nei rapporti già facenti capo al Ministero delle poste e telecomunicazioni. La cessazione del patrocinio obbligatorio esplica, quindi, effetto anche in ordine al luogo di notifica di ogni atto giudiziale e sentenza, che l’ art. 11, comma secondo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, individua nell’ Ufficio dell’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’ autorità che ha pronunziato la decisione.

Peraltro la notifica della sentenza impugnata presso la sede dell’ Avvocatura distrettuale, perfezionatasi in data 19 ottobre 2007, è stata effettuata nei confronti di P.I. s.p.a. e non del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inizialmente chiamato in giudizio e non può, quindi, assumere rilievo ai fini del decorso del termine di impugnativa nei confronti del dante causa del rapporto controverso, con effetto, ai sensi dell’ art. 111 c.p.c., anche nei confronti del soggetto chi è subentrato nel rapporto controverso

2.1). Non ricorrono i dedotti estremi di nullità del ricorso, che l’ art. 17 del previgente r.d. 17 agosto 1907, n. 642, collega alla mancanza degli elementi essenziale prescritti dal precedente art. 6 che determinino incertezza assoluta sulle persone e sul contenuto della domanda.

L’ epigrafe e il contenuto dell’ atto di appello non danno luogo a dubbi quanto all’ individuazione dell’ organo adito in funzione giurisdizionale, sugli estremi della sentenza appellata, sull’ oggetto della domanda e sulle conclusioni del ricorrente.

I motivi di appello, anche se in forma sintetica, sono adeguatamente articolati, e sviluppano tesi contrarie al decisum del giudice di prime cure, con richiamo anche ad arresti della giurisprudenza in fattispecie analoghe.

Quanto, infine, all’ eccezione sulla mancata espressa impugnazione della statuizione del primo giudice in ordine alla decorrenza retroattiva delle spettanze retributive in caso si nomina, si tratta di punto controverso che accede e resta assorbito dal petitum demolitorio in toto delle decisione di primo grado, che ha riconosciuto il titolo della sig.ra O. all’ assunzione nella quota di riserva stabilita per la V categoria, con ogni effetto sul diritto alla retribuzione derivante dalla costituzione del rapporto di impiego.

2.2). Passando all’ esame nel merito dell’ appello la sentenza va confermata nella parte in cui ha riconosciuto l’ idoneità del diploma di istruzione di secondo grado prodotto dalla sig.ra O. ai fini dell’ assunzione.

La declaratoria relativa alla V categoria del personale delle soppresse aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazione, di cui all’ art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescrive quale livello culturale per l’ inquadramento in detta qualifica il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il primo giudice, al fine di qualificare il livello del titolo di studio utile per l’ inquadramento nella menzionata qualifica, ha correttamente assunto a riferimento la nozione di istruzione secondaria superiore che si ricava dall’ art. 191 del t.u. in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

La predetta disposizione stabilisce al primo comma che l’ istruzione secondaria comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media: ad essi si accede con la licenza di scuola media. La durata del singolo corso di studio è assunta a riferimento ai soli effetti dell’ accesso ai corsi di laurea o di diploma universitari. Per i corsi di durata inferiore al quinquennio è, infatti previsto, il completamento a mezzo di corso integrativo. Ma ciò non incide sulla riconduzione degli studi effettati nell’ ambito dell’ istruzione secondaria di secondo grado.

Nel caso di specie non è in discussione il livello di grado superiore del titolo di studio prodotto dalla convenuta e la subordinazione dell’ accesso al corso al possesso della licenza media. Né l’ art. 8 della legge n. 101 del 1979 reca specifiche previsioni quanto alla durata dei corsi ed alla tipologia del titolo di studio richiesto per la nomina.

2.3). In contrario a quanto statuito dal Tribunale regionale il trattamento retributivo è dovuto a partire dalla data di inizio della prestazione lavorativa e non dal 14 marzo 1991, data di invio della documentazione comprovante il titolo per l’ assunzione.

Secondo l’ indirizzo giurisprudenziale segnato dall’ Adunanza Plenaria, n. 10 del 12 dicembre 1991, la restitutio in integrum spetta soli nei casi di indebita interruzione di un rapporto di impiego già in atto, ipotesi nella quale alla pronunzia giurisdizionale di annullamento dell’ atto che ne aveva impedito la prosecuzione segue i completo effetto ripristinatorio delle prerogative sul piano economico del pubblico dipendente.

Nella specie, in base alla regola di sinallagma nei contratti a prestazione corrispettive, l’ obbligo di retribuzione è sorto solo con l’ ammissione in impiego a seguito di ordinanza cautelare dell’ 11 giugno 1993.

L’ indirizzo non univoco della giurisprudenza in merito alla qualificazione del diploma posseduto dalla sig.ra O. come titolo di scuola secondario di secondo grado esclude, inoltre, che il ritardo dell’ assunzione possa ascriversi a titolo di colpa dell’ amministrazione agli effetti del risarcimento del danno nella sfera economica, di cui non è stata peraltro fornita né prova, né quantificazione per equivalente.

Nei limiti anzi detti l’ appello va, quindi, accolto e nei medesimi limiti va, in conseguenza, riformata la sentenza impugnata.

In relazione alla reciprocità dei capi di soccombenza spese ed onorari vanno compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui al punto 2.3 della motivazione e, nei medesimi limiti, riforma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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