Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10571 notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M. ha opposto l’avviso di mora relativo all’anno d’imposta del 1991, notificatogli nella qualità di Amministratore negli anni 1991 e 1992 del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati. La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso e l’appello dell’Ufficio è stato rigettato dalla CTR della Calabria, che, con sentenza n. 123/08/05, depositata il 27.10.2005, ha affermato che il L. non poteva rispondere, in via solidale, con l’Ente, in quanto non gli erano stati notificati l’atto di accertamento e la cartella esattoriale, con conseguente preclusione del diritto di difesa.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, cui l’intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6, nell’affermare che la notifica dell’avviso di accertamento, dovuta nei confronti dell’Ente contribuente, doveva effettuarsi, anche, nei confronti del suo legale rappresentante, coobbligato solidale, prima della notifica dell’avviso di mora.

Il ricorso è inammissibile. L’impugnata sentenza è pervenuta al rigetto del gravame dell’Ufficio, ritenendo che l’Amministratore non poteva esser ritenuto "solidalmente responsabile con l’ente per il pagamento di quanto indicato nell’avviso di mora perchè non gli sono stati notificati, a suo tempo, nè l’avviso di accertamento nè la cartella esattoriale". La ricorrente, che censura l’impugnata sentenza, pure richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18414/2005) secondo cui è legittima la notifica dell’avviso di mora al coobbligato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 98, senza previa notifica allo stesso dell’avviso di irrogazione delle sanzioni, nulla deduce in ordine al rilevato vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, ed alla conseguente violazione del diritto di difesa, connessi alla mancata notifica della cartella di pagamento.

Tale argomento, che costituisce una "ratio decidendi" sufficiente, da sola, a sorreggere la sentenza, rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame del motivo dedotto, in quanto la decisione impugnata rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della "ratio" non censurata.

Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dell’Agenzia ed in favore del controricorrente, e si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, più spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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