Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9855 Giudizio d’appello sentenza d’appello Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3.12.2008, il Tribunale di Taranto assolse perchè il fatto non sussiste S.P.C. dall’imputazione di truffa aggravata dal danno patrimoniale di particolare gravità (consistita, nella qualità di amministratore delegato della Nuovo Pignone S.p.A., nell’aver indotto D. C., legale rappresentante della Sidermontaggi S.p.A., mediante raggiri consistiti nel tacere l’esistenza di un’intesa con Cemit S.r.l., a sottoscrivere il 6.2.2003, presso il Ministero delle attività produttive un accordo con il quale Nuovo Pignone S.p.A. acquisiva la proprietà di due moduli in costruzione per termo generatori, a fronte della promessa di affidare a Sidermontaggi S.p.A. il completamento dell’opera, poi affidato ad altra impresa, non corrispondendo quanto dovuto per i lavori già effettuati).

Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale e la parte civile D.C. proposero gravame.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 23.3.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò S.P.C. colpevole del reato ascrittogli e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena sospesa e non menzione.

L’imputato ed il responsabile civile Nuovo Pignone S.p.A. furono altresì condannati in solido al risarcimento dei danni (da liquidare in separato giudizio, con una provvisionale di Euro 200.000,00) ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore della parte civile.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato e del responsabile civile, con distinti atti di identico contenuto, deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto, dopo che il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio (sull’assunto che il reato si sarebbe consumato nel luogo in cui il committente avrebbe acquisito la disponibilità materiale dei termo generatori e cioè nell’area portuale di Taranto), l’eccezione era stata riproposta, in via subordinata, nel giudizio di appello, ma la sentenza impugnata non motiva su tale questione;

inoltre la Corte territoriale ha individuato il danno in un fatto diverso e cioè nel mancato guadagno relativo all’interruzione del rapporto contrattuale con Nuovo Pignone e nella cessazione dei pagamenti dovuti per il compimento dell’opera; sarebbe stato così spostato il luogo di consumazione del reato ove fu stipulato il contratto, cioè in Firenze; la sentenza impugnata dovrebbe perciò essere annullata in quanto pronunciata da giudice territorialmente incompetente;

2. violazione della legge processuale in relazione all’eccepita inammissibilità della costituzione di parte civile di D. C., dal momento che il soggetto danneggiato era Sidermontaggi S.p.A., che si sarebbe dovuta costituire tramite il commissario giudiziale; sul punto il Tribunale non si era pronunziato;

l’eccezione è stata riproposta in appello ma la sentenza impugnata tace sul punto;

3. violazione della legge processuale in relazione alla condanna al risarcimento dei danni, alla provvisionale ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile D.C., per le ragioni esposte nel secondo motivo;

4. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta truffaldina, sia perchè la Corte territoriale si sarebbe limitata ad una ricostruzione alternativa a quella del giudice di primo grado senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza, sia perchè sarebbe incorsa in travisamento del contenuto di atti del procedimento; le trattative di cui alla riunione 6.2.2003 (peraltro fissata solo il giorno precedente) tra Nuovo Pignone S.p.A. e Cemit S.r.l. non erano finalizzate al completamento dei termo generatori, ma all’integrale costruzione ex novo degli stessi, posto che Nuovo Pignone non poteva sapere se Sidermontaggi S.p.A. avrebbe rilasciato i manufatti; sia perchè nessun impegno con la Cemit S.r.l. fu preso da Nuovo Pignone S.p.A., escluso in forma espressa nel verbale della riunione; inoltre è stato ritenuto, contrariamente al tenore letterale dell’accordo (allegato al ricorso ed in parte trascritto), che l’accordo tra Nuovo Pignone S.p.A. e D. avrebbe comportato l’obbligo di affidare a Sidermontaggi S.p.A. la prosecuzione dei lavori; la Corte territoriale ha ritenuto che D. avrebbe consegnato i manufatti in cambio di nulla, attribuendo un inadempimento a Nuovo Pignone S.p.A., senza confutare la specifica contraria motivazione della sentenza di primo grado (p. 4, 5 e 6) relativa alla inesistenza di inadempimento; è stato altresì trascurato l’esito del lodo arbitrale, confermato dalla Corte d’appello di Firenze, che ha condannato Sidermontaggi a restituire le somme ricevute in eccesso ed al risarcimento dei danni a favore di Nuovo Pignone; a seguito della diffida intimata in data 11.1.2003 da Nuovo Pignone, il contratto di appalto si era risolto 15 giorni dopo ai sensi dell’art. 1454 c.c., comma 3 e poichè i manufatti erano stati interamente pagati sino a concorrenza di quanto realizzato (anzi in misura superiore), Nuovo Pignone S.p.A. aveva titolo per rivendicarne la proprietà; con l’ accordo 6.2.2003 Sidermontaggi S.p.A. ottenne di mantenere la pretesa di extraoneri e la disponibilità di Nuovo Pignone ad avvalersi di Sidermontaggi S.p.A. per il completamento dei termo generatori; la Corte d’appello ha trascurato che D. non accettò il nuovo contratto per la previsione di penali per il caso di ritardi nella consegna, pur illustrati nella sentenza di primo grado a p. 7 e s.; 5. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato; la versione di D. circa la presenza di S.P. è smentita dai testi (le cui dichiarazioni sono allegate al ricorso) e dalla piena autonomia del sottoscrittore Sg.; quanto alla presenza per circa 20 minuti, secondo la Corte territoriale più che sufficiente a determinare il contenuto dell’accordo, in un delitto doloso non rileva la potenzialità a fondare la responsabilità, ma solo l’effettività degli atti compiuti;

6. violazione della legge processuale in relazione all’immutazione del fatto; nell’imputazione era contestato il conseguimento di un ingiusto profitto consistito nell’acquisizione dei due moduli con il correlativo danno patrimoniale; a fronte dell’attività difensiva volta a dimostrare che non vi erano stati ingiusto profitto e danno siccome Nuovo Pignone S.p.A. aveva pagato un prezzo superiore al valore dei moduli, la Corte d’appello ha immutato il fatto ravvisando il danno nel mancato guadagno relativo all’interruzione del rapporto contrattuale con Nuovo Pignone ed alla cessazione dei pagamenti; si sarebbe in presenza di un evento diverso da quello contestato; se il nuovo fatto fosse stato contestato sarebbe stato agevole per la difesa provare che parte delle somme avrebbe dovuto essere pagata a favore di altra impresa facente parte dell’associazione temporanea e che l’interruzione dei rapporti era dipesa dalla mancata accettazione delle clausole da parte di Sidermontaggi S.p.A.;

7. vizio di motivazione in relazione all’evento del reato conseguente alla mancata valutazione di prove favorevoli all’imputato evidenziate sia nella sentenza di primo grado che nella memoria depositata alla Corte d’appello nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile; nel valutare l’esistenza di un danno ingiusto la Corte territoriale ha omesso di considerare che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che già nel maggio 2002 Sidermontaggi S.p.A. era consapevole delle modifiche che sarebbero intervenute nel corso della realizzazione dell’opera; in particolare la Corte d’appello ha trascurato di esaminare natura ed entità delle modifiche, nonchè il fatto che esse erano conosciute da Sidermontaggi S.p.A. molti mesi prima che essa avanzasse a novembre la richiesta di 5.000.000,00 di euro; neppure è stato valutato l’eventuale ingiusto profitto patrimoniale che avrebbe realizzato Nuovo Pignone S.p.A., nonostante la memoria difensiva avesse segnalato che era stato corrisposto un prezzo addirittura superiore al valore dell’opera, come evidenziato nel lodo arbitrale, confermato dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze; che pure, secondo la stessa sentenza impugnata, avrebbero dovuto aver valore ai fini della sussistenza del danno ingiusto. Con motivi nuovi i difensori di S.P.C. deducono:

1. violazione della legge processuale in relazione all’immutazione del fatto, come precisato nel sesto motivo di ricorso, facendo coincidere il danno con il lucro cessante anzichè con il danno emergente;

2. violazione della legge processuale in quanto il nuovo fatto ritenuto nella sentenza impugnata avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Firenze, luogo in cui era intervenuta la stipulazione del contratto;

3. violazione della legge penale in relazione alla configurazione di un’ipotesi di truffa consistita nella mancata realizzazione di un’attesa di guadagno, peraltro non correlato ad un ingiusto profitto; l’individuazione dell’atto di disposizione patrimoniale nel verbale della riunione del 6.2.2003, del quale non si comprende se in esso si ipotizzi un nuovo rapporto contrattuale ovvero una regolamentazione della fase esecutiva del contratto pregresso; in tale seconda ipotesi è dubbio che sia configurabile la truffa;

quanto all’ipotizzato raggiro è stato ravvisato nel silenzio serbato in ordine all’accordo raggiunto con la Cemit S.r.l., ma non vi era alcun obbligo di Nuovo Pignone S.p.A. di comunicare a Sidermontaggi S.p.A. l’esistenza di trattative con un soggetto terzo;

4. vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove relativamente all’accordo fra Cemit S.r.l. e Nuovo Pignone S.p.A. (che avevano ad oggetto non il completamento ma la realizzazione ex novo dei manufatti e che non costituiva impegno), all’intesa fra Nuovo Pignone S.p.A. e Sidermontaggi S.p.A. (che prevedeva la mera possibilità di Nuovo Pignone S.p.A. di avvalersi ulteriormente di Sidermontaggi S.p.A.), l’individuazione delle condizioni nel cui contesto sarebbe maturata la decisione di D. di sottoscrivere il verbale d’intesa (essendo stato accertato l’inadempimento di Sidermontaggi S.p.A.).

Con memoria datata 27.1.2011, il difensore di parte civile ha rilevato che:

1. l’eccezione sulla competenza territoriale non può considerarsi riproposta non essendo state precisate le ragioni per cui doveva ritenersi infondata l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’eccezione; peraltro l’eccezione è infondata posto che in Taranto l’imputato conseguì il possesso dei termo generatori;

inoltre il danno non è stato ravvisato nella stipulazione dell’accordo ma nelle conseguenze di esso; solo avendo avuto la disponibilità dei manufatti Nuovo Pignone S.p.A. ha potuto rivolgersi ad altra impresa;

2. il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati sia perchè non sono state formulate le ragioni a base della riproposizione della dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile di D.C., avvenuta sia nella qualità di azionista di maggioranza della Sidermontaggi S.p.A., sia nella qualità di legale rappresentante di tale società all’epoca dei fatti e come tale danneggiato;

3. il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto svolgono censure di merito; il teste B., sulla cui deposizione la sentenza di primo grado ha fondato la buona fede della società appaltante, è stato destinatario di un’ordinanza del G.I.P. di Taranto con al quale è stata disposta l’imputazione coatta a carico dello stesso per falsa testimonianza;

4. il sesto e settimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati in quanto non è stato immutato il fatto ma sono stati precisati gli ulteriori profili di danno ed il settimo motivo propone censure di merito.

Il primo motivo ed il sesto motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile, nonchè il primo, secondo e terzo dei motivi nuovi proposti nell’interesse dell’imputato sono infondati.

Come ha rilevato il difensore di parte civile, l’eccezione sulla competenza territoriale non può considerarsi riproposta, se non in modo generico, non essendo state precisate le ragioni per cui doveva ritenersi infondata l’ordinanza del Tribunale di Taranto con la quale era stata rigettata dell’eccezione.

In ogni caso, nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).

Ciò in quanto non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.

L’eccezione di incompetenza territoriale è infatti infondata posto che, secondo l’imputazione, fu in Taranto che Nuovo Pignone conseguì il possesso dei termo generatori, per i quali (in ipotesi di accusa) era stato corrisposto solo una piccola parte di quanto dovuto.

Neppure è vero che l’evento danno sia stato ravvisato dalla Corte d’appello soltanto nella stipulazione dell’accordo tra Sidermontaggi S.p.A. e Nuovo Pignone S.p.A., dal momento che a p. 11 della sentenza impugnata si ribadisce che Nuovo Pignone agì al solo fine di tornare in possesso delle strutture e dei materiali, presupposto anche per il mancato pagamento di ulteriori somme che si assume avrebbe dovuto essere fatto da Nuovo Pignone S.p.A. a Sidermontaggi S.p.A..

Pertanto non vi è stata immutazione del fatto nè condanna per un fatto diverso dalla fattispecie di truffa prevista dall’art. 640 cod. pen..

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile sono manifestamente infondati.

Anzitutto non sono state formulate le ragioni a base della riproposizione della dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile di D.C., sicchè nessuna specifica motivazione era necessaria a fronte di una doglianza generica.

In secondo luogo la costituzione di parte civile di D. è avvenuta sia nella qualità di azionista di maggioranza della Sidermontaggi S.p.A., sia nella qualità di legale rappresentante di tale società all’epoca dei fatti e come tale danneggiato.

Questa Corte ha infatti affermato che il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell’illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45089 del 10.11.2009 dep. 25.11.2009 rv 245694).

Il quarto ed il settimo motivo di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile, nonchè il quarto motivo nuovo proposto nell’interesse dell’imputato sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.09.2005 rv 231679).

Nei motivi di ricorso si afferma che la Corte territoriale ha ritenuto che D. avrebbe consegnato i manufatti in cambio di nulla, attribuendo un inadempimento a Nuovo Pignone S.p.A., senza confutare la specifica contraria motivazione della sentenza di primo grado (p. 4, 5 e 6).

In effetti a p. 4 della sentenza impugnata si legge che "Sidermontaggi S.p.A. fin dal maggio 2002 conosceva perfettamente le quantità necessarie per realizzare l’opera e quindi era ben consapevole delle modifiche che sarebbero intervenute nel corso della realizzazione dell’opera stessa.

D’altra parte, la facoltà di introdurre modifiche era contrattualmente prevista e perciò accettata da Sidermontaggi S.p.A., sia originariamente che in corso di esecuzione del rapporto, e che le modifiche richieste da Nuovo Pignone S.p.A. non avrebbero comportato rifacimenti tali da giustificare le richieste avanzate da Sidermontaggi, anche perchè le quantità interessate erano alquanto modeste, nell’ordine del 2/3%".

A fronte di tale argomentazione la Corte d’appello si limita a rilevare che la Sidermontaggi S.p.A. "in conseguenza dei presunti ritardi nei pagamenti dei costi extra viveva un momento di crisi economica" (p. 9 sentenza impugnata), senza darsi pena di confutare l’assunto del primo giudice secondo il quale nulla era dovuto da Nuovo Pignone S.p.A. e che anzi era Sidermontaggi S.p.A. ad essere inadempiente.

In ordine all’inadempimento di Sidermontaggi S.p.A. la Corte territoriale si limita infatti ad affermare che entrambi le parti contraenti erano inadempienti (p. 11 sentenza impugnata).

Tale affermazione è in contrasto con il contenuto di atti processuali specificamente indicati nei motivi di ricorso.

Va ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha trascurato la ricostruzione dei rapporti tra le parti quale emerge dal lodo arbitrale confermato dalla Corte d’appello di Firenze, secondo il quale non solo Nuovo Pignone S.p.A. nulla doveva a Sidermontaggi S.p.A., ma aveva versato somme in eccesso ed era Sidermontaggi S.p.A. ad essere inadempiente.

Ancora la Corte territoriale ha travisato il contenuto dell’intesa tra Nuovo Pignone e Cemit S.r.l. ravvisandone il carattere analitico e cogente (p. 11 sentenza impugnata), mentre nel testo dello stesso si legge testualmente: "IL PRESENTE VERBALE NON COSTITUISCE ALCUN IMPEGNO TRA LE SOCIETA’ NP E CEMIT SALVO CHE ESSO VENGA CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DA NP PER MEZZO D’ORDINE FORMALE O LETTERA D’INTENTO" (p. 5 verbale di riunione 6.2.2003 fra Nuovo Pignone S.p.A. e Cemit S.r.l., allegato 4 ai ricorsi proposti nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile).

Si tratta di atti il cui contenuto, di segno contrario a quello ritenuto dalla Corte territoriale, è elemento decisivo idoneo a travolgere la motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

La decisione assunta rende superfluo l’esame del quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e del responsabile civile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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