Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione N.E., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari del 4.5.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Tempio Pausania il 17.6.2009, per il reato di rapina in concorso.

La difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla alternativa ricostruzione dei fatti proposta dall’imputato circa il suo ruolo nella vicenda.

Il N. aveva ammesso di essersi trovato sul posto in occasione della rapina, ma precisando che lungi dall’avere contribuito all’aggressione ai danni della vittima, aveva piuttosto cercato di interrompere il pestaggio al quale la stava sottoponendo un altro soggetto.

L’equivoco sul coinvolgimento nella rapina del ricorrente, potrebbe peraltro, secondo la difesa essere stato originato dal facile fraintendimento di alcune espressioni verbali dallo stesso utilizzate nell’occasione, mentre "i vari riconoscimenti operati dai testi, alcuni dei quali in maniera assolutamente irrituale", avrebbero "vieppiù reso volatile il quadro probatorio", anzichè offrire dati di certezza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ricorda le testimonianze dirette di persone presenti ai fatti che avevano notato come il ricorrente avesse partecipato personalmente ed inequivocabilmente alla selvaggia aggressione nei confronti della vittima, mentre la difesa non spiega perchè l’una o l’altra di tali testimonianze sarebbero state assunte in modo irrituale o complicherebbero, anzichè chiarirlo, il quadro probatorio.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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