Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10569 notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR della Campania, con sentenza n. 112/24/05 depositata l’8.6.2005, ha confermato la decisione con cui era stato annullato l’avviso di irrogazione delle sanzioni alla Società IBG Sud S.p.A. e notificato all’amministratore, C.R., affermando che, in base al D.L. n. 263 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale di Società ed Enti aventi personalità giuridica restano a totale carico di queste ultime.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. L’intimato non ha presentato difese.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato all’intimato.

L’atto in questione fu avviato al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito (Sagliocco Avv. Giorgio, V. Betulla- Coop. La Pernice, P. Aranci 81100 Caserta) a mezzo del servizio postale, ma non risulta notificato, in quanto il difensore domiciliatario non fu reperito dall’ufficiale postale all’indirizzo indicato (v. la certificazione apposta sull’avviso di ricevimento che reca la dichiarazione "mancata consegna del piego per irreperibilità del destinatario").

Tale omissione non è sanabile atteso che quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, e cioè quando la notifica è solo tentata, ci si trova di fronte ad un atto del tutto inesistente.

In relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, secondo cui la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 7358/2010).

Non può essere, pertanto, concesso un nuovo termine per la notifica in quanto parte ricorrente è (ormai decaduta dall’impugnazione, in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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