Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione C.F., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 17.5.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 14.4.2003, per il reato di ricettazione di reperti archeologici.

Deduce la difesa il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), per avere i giudici di appello valorizzato ai fini della conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato, soltanto vaghe congetture o semplici indizi, trascurando inoltre il motivo di gravame concernente le indicazioni fornite dalla moglie dell’imputato circa la provenienza dei reperti.

In ogni caso, il reato sarebbe stato già prescritto alla data della sentenza di appello, essendo stato accertato nel Dicembre del 1993.

Rileva la Corte che la difesa offre qualche significativo spunto di riflessione tanto in ordine alla qualità "archeologica" dei reperti che in ordine alla giustificazione del loro acquisto da parte dell’imputato, avvalorata da dichiarazioni testimoniali che non possono in assoluto considerarsi inficiate dalla loro provenienza dall’ambiente familiare del ricorrente.

La non manifesta infondatezza del ricorso impone quindi di trarre le necessarie conseguenze dall’ormai intervenuta prescrizione del reato (cfr. Corte di Cassazione nr. 40799 del 18/09/2008, imputato M..

Secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *