Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con riferimento agli appelli riuniti nn. 7277/07 e 2786/09, riferiti, rispettivamente, alla rescissione di un contratto di prestazione d’opera professionale ed alla revoca di un’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva (conseguenti ad informative antimafia, in cui si rilevava il condizionamento derivante "nelle scelte e negli indirizzi, da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a consorterie criminali"), è stata rilevata nell’udienza in data odierna la perdurante inadempienza alle richieste istruttorie, formulate con decisioni interlocutorie nn. 1012/10 del 22 febbraio 2010, 4441/10 dell’8 luglio 2010 e 108/11 del 12 gennaio 2011.

Premesso quanto sopra il Collegio – pur essendosi già in precedenza riservato di trarre, in caso di infruttuoso decorso dei termini assegnati, le conclusioni di cui all’art. 116, secondo comma, Cod. proc. civ. – ha dovuto prendere atto di come sia stata da ultimo coinvolta nell’istruttoria in questione un’autorità diversa – Prefetto di Napoli – con assegnazione a quest’ultimo di un termine che, rispetto alla data di pubblicazione dell’ultima pronuncia (12 gennaio 2011), nonché alla successiva comunicazione, è risultato inferiore a quello assegnato (trenta giorni), alla data dell’ultima udienza, fissata per la trattazione della causa (8 febbraio 2011).

Tenuto conto, pertanto, della natura degli interessi coinvolti e delle esigenze istruttorie, il Collegio stesso ritiene opportuna la fissazione di un nuovo termine, per consentire nei modi precisati in dispositivo la già disposta acquisizione di una relazione del Prefetto di Napoli, attestante le circostanze di fatto cui dovevano rapportarsi le informative oggetto di causa, con ulteriore specificazione e produzione dei documenti, relativi ai rapporti di interesse fra le società, riconducibili alla famiglia C. (ivi comprese Malta s.r.l., Calcestruzzi Santerasmo s.p.a. e Calcestruzzi d’Italia), con Canfora Giovanni o altri soggetti vicini alla criminalità organizzata, con ogni altra informazione ritenuta utile per la definizione della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – non definitivamente pronunciando e riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti – dispone che il Prefetto di Napoli depositi presso la segreteria della sezione la documentazione anzidetta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa da parte degli appellanti, se anteriore.

RINVIA per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza in data 24 giugno 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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