Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La E.T. s.p.a., con il ricorso n. 2443 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Padova: n. 0221164 del 19 agosto 2005 e n. 0225382 del 29 agosto 2005, recanti, rispettivamente, diniego di titolo edilizio per l’installazione di una stazione radio base e l’ordine di non eseguire interventi edilizi nell’immobile; della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 2005/03 del 17 gennaio 2005; del Regolamento comunale per la installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile, in particolare articoli 9 e 17; se occorrente, della nota del Comune di Padova n. 177623 dell’1 luglio 2005.

2. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 4144 del 2005, ha respinto il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Con atto del 1° dicembre 2010, depositato il 13 gennaio 2011, i difensori della Società appellante hanno dichiarato la rinuncia all’appello.

Il Collegio, visto il suddetto atto di rinuncia con la sua rituale notifica alla parte appellata, e che la rinuncia risulta pertanto regolare, dà atto della rinuncia al ricorso da parte dell’appellante.

Considerato anche il consenso delle parti al riguardo le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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