Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
alla luce di quanto dichiarato nella nota depositata in data 18 febbraio 2011 non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarando improcedibile l’appello;
Ritenuto che le spese, sull’accordo delle parti, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2126 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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