Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1475 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’avv. Feola, e Reggio D’Aci per delega dell’avv. Annunziata.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). La sig.ra L.D.M. partecipava a concorso indetto dal Comune di Salerno con bando n. 2 del 30 marzo 1990 per l’ assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati in località Cappelle, ed era inizialmente collocata con punti 11 al posto 190° della graduatoria provvisoria.

La situazione abitativa della D.M. subiva in prosieguo mutamento per il trasferimento da alloggio, caratterizzato da sovraffollamento ed antigienicità, in altro, reso disponibile in via provvisoria dallo stesso I.A.C.P..

Detto mutamento si rifletteva sull’ attribuzione del punteggio nella graduatoria di cui al bando n. 2 del 1990, che subiva l’ abbattimento di complessivi punti 5, in precedenza riconosciuti per l’ abitazione in alloggio sovraffollato ed antigienico. La D.M. retrocedeva, pertanto, al 643° posto della graduatoria, non utile per il favorevole esito del concorso.

Avverso il provvedimento dello I.A.C.P. n. 3917 del 21 ottobre 1998, di modifica della posizione in graduatoria, la D.M. insorgeva avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, deducendo motivi di violazione degli artt. 10, 11, 12, 32 e 33 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18; degli artt. 2, 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 97 della Costituzione; degli artt. 7 e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché di eccesso di potere sotto vari profili, insistendo per il riconoscimento del possesso dei requisiti e delle condizioni per l’assegnazione dell’alloggio E.R.P..

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale adito accoglieva il ricorso.

Il primo giudice, in particolare, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10 e 31 della legge regionale n. 18 del 1997, riconosceva l’ insussistenza dei presupposti per la riduzione del punteggio inizialmente assegnato, tanto più in presenza di una sistemazione abitativa del tutto precaria.

Avverso detta decisione ha proposto appello la Prima Commissione provinciale assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di Salerno, che ha contrastato le conclusioni del giudice territoriale, escludendo l’ applicabilità del ius superveniens di cui alla l.r. Campania 2 luglio 1997, n. 18 alla fase procedimentale di verifica del possesso dei requisiti di assegnazione dell’ alloggio, già iniziata ed in avanzato stato di svolgimento.

In sede di note conclusive le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.

All’ udienza dell’ 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il thema decidendum introdotto con la presente impugnativa attiene alla normativa applicabile ai fini dell’ approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare nell’ ambito della provincia di Salerno in base a procedura indetta con bando n. 2 del 30 marzo 1990.

Nel corso per la selezione degli aventi titolo all’ assegnazione degli alloggi è entrata in vigore la legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18.

In ordine all’ oggetto del contendere vengono in rilievo l’ art. 1 della legge predetta, ove è stabilito che ai bandi di concorso, in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicherà la normativa vigente alla data della loro pubblicazione, fatta salva l’ osservanza delle norme di cui all’articolo 10 e seguenti della presente normativa, nonché il successivo art. 10, in base al quale l’eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l’assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti prescritti. È fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell’autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Come accennato nell’ esposizione del fatto ai fini dell’ utile collocazione in graduatoria l’ attribuzione in favore della sig.ra Mura di ulteriori 5 punti per l’ iniziale situazione abitativa in condizioni di antigienicità e sovraffollamento restava insensibile a mutamento, secondo quanto previsto all’ art. 10, anche in presenza di una nuova sistemazione abitativa, se però di carattere precario in presenza di provvedimenti di sgombero o di rilascio.

Tale ultima evenienza ricorre nei confronti della D.M..

Dopo il rilascio dell’ alloggio improprio (container di proprietà delle Ferrovie dello Stato) – situazione abitativa che aveva dato ingresso al punteggio aggiuntivo – la D.M. era autorizzata dallo I.A.C.P. in data 13 ottobre 1992 ad occupare in condizioni di ospitalità un alloggio E.R.P.

L’ atto autorizzatorio era poi revocato in data 29 giugno 1994, essendo venute meno le iniziali ragioni giustificative (condizioni di salute di componente il nucleo familiare in prosieguo deceduto) e con provvedimento del 10 agosto 1994 era ordinato lo sgombero.

Con l’ unico motivo di impugnativa lo I.A.C.P. sostiene che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 1997 era già iniziato ed in avanzato stato il procedimento di verifica del possesso dei requisiti valutati per l’ attribuzione del punteggio nella graduatoria provvisoria in base alla disciplina dettata dall’ art. 15 del d.P.R. n. 1035 del 1972 vigente alla data di pubblicazione del bando, restando, quindi, esclusa l’ applicazione del ius superveniens di cui agli artt. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 1997. Ai sensi del richiamato art. 15, prima della consegna dell’ alloggio, doveva quindi procedersi alla verifica, oltre che della permanenza dei requisiti soggettivi, anche di tutte condizioni che avevano influito sull’ attribuzione del punteggio.

Il motivo non va condiviso.

Come correttamente statuito dal primo giudice alla data di entrata il vigore della l.r. n. 18 del 1997 (15 luglio 1997) non si era affatto esaurita la procedura di assegnazione degli alloggi messi a concorso con il bando n. 2 del 30 marzo 1990.

Proprio gli adempimenti cui fa richiamo l’ Istituto appellante (verifica del possesso dei requisiti, con esito comunicato alla D.M. in data 1° ottobre 1997 ai fini di eventuali osservazioni) mostrano che, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 18 del 1997, il procedimento per la definitiva approvazione della graduatoria era in itinere

Si versa quindi, secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 1, della legge predetta a fronte di bando di concorso in via di espletamento, con conseguente obbligo di osservanza degli artt. 10 e seguenti della legge medesima.

Il punteggio relativo alla situazione abitativa non poteva, quindi, subire mutamento secondo quanto stabilito dall’ art. 10, comma secondo, della normativa regionale, poiché la D.M., come in precedenza esposto, dopo il rilascio del container non aveva conseguito una stabile sistemazione abitativa, ma era stata alloggiata in via precaria in unità immobiliare resa disponibili dallo stesso I.A.C.P. ed in prosieguo, venute meno le iniziali ragioni giustificative per morte del figlio in condizione di malattia, risultava destinataria di ordine di sgombero.

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della convenuta L.D.M..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come il motivazione in euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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