Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1473 Indennità integrativa speciale Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso n. 2909 del 2000 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la signora C.M.M., titolare di stipendio a carico della Provincia autonoma di Bolzano, comprensivo della indennità integrativa speciale (di seguito: i.i.s.) e di pensione di reversibilità INPS senza i.i.s., la signora P.M.T., titolare di due trattamenti a carico INPS, uno diretto con i.i.s. e l’altro indiretto senza i.i.s., la signora F.W.S., titolare di stipendio INPS con i.i.s. e di trattamento indiretto a carico INPS senza i.i.s., il signor V.B., titolare di due trattamenti a carico INPS, uno diretto con i.i.s. e l’altro indiretto senza i.i.s., il signor A.I., titolare di trattamento stipendiale INPS con i.i.s. ed indiretto INPS senza i.i.s., avendo constatato la non corresponsione della i.i.s. sul trattamento più recente o in genere sul trattamento indiretto, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire il cumulo delle indennità integrative speciali sin dalla costituzione del trattamento pensionistico o, in subordine, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 493 del 2008 ovvero, ulteriormente in subordine, dalla data di notifica del ricorso suddetto, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 7211 del 2005 ha in parte respinto il ricorso e in parte lo ha accolto "come precisato in motivazione", compensando tra le parti le spese del giudizio.

Nella sentenza: a) si indica che la questione in controversia consiste nel decidere se il titolare di due pensioni, sulle quali competa l’indennità integrativa speciale (cioè liquidate prima che detta indennità fosse conglobata nella pensione, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), abbia diritto a percepire l’assegno in parola su ambedue le pensioni, ovvero se il cumulo sia precluso o altrimenti soggetto a restrizioni; b) si condivide la pronuncia in materia della Corte dei Conti a Sezioni riunite, n. 14 del 2003, in cui, sulla base della normativa di riferimento e delle pronunce della Corte Costituzionale, compresa l’ordinanza n. 438 del 1998 citata dai ricorrenti a sostegno della loro pretesa, si è stabilito che "in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione, è vietato il cumulo dell’indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni ha, peraltro, diritto a percepire l’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti"; c) si cita una più recente pronuncia della Corte dei Conti (Sez. giur. Molise n. 197 del 30 ottobre 2003) che, superando una diversa giurisprudenza nel frattempo intervenuta, ha ribadito quanto già statuito dalle Sezioni Riunite, in particolare con la precisazione che la Corte Costituzionale non ha in alcun modo ritenuto inesistente il comma 2 dell’art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), per il quale "Al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete a un solo titolo"; d) richiamato poi che l’importo delle pensioni di reversibilità di cui sono titolari i ricorrenti sono già superiori al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dell’Assicurazione generale obbligatoria, si respingono i ricorsi del sign. Bonfante, perché infondato, e della signora Profico, derivando la sua pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata nel 1996, e si accolgono i restanti ricorsi.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con il riconoscimento del diritto del ricorrente a fruire della indennità integrativa speciale anche sulla pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza e quiescenza per il personale INPS nella misura prevista dall’art. 15 della legge n. 724 del 1994.

4. All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado per avere applicato erroneamente al ricorrente l’art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che è norma relativa ai trattamenti corrisposti ai dipendenti civili e militari dello Stato, dovendosi invece applicare ai trattamenti integrativi a favore del personale di enti pubblici, come l’INPS, l’art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979), come interpretato dall’art. 4, comma 9bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787 ("Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici."), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per cui, mentre la fonte e la disciplina dell’indennità integrativa per i dipendenti dello Stato si rinvengono nella legge, per i dipendenti degli enti pubblici si rinvengono nelle relative delibere interne degli enti.

In ogni caso la sentenza è erronea anche riguardo a rapporti disciplinati dal citato art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché basata sul presupposto di una generalizzazione del divieto di cumulo tra indennità integrative su più pensioni, escluso dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 517 del 2000 e, ancora di recente, n. 89 del 2005.

Si prospetta, infine, qualora le argomentazioni di cui sopra non siano accolte, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 5, e 6, della legge 27 maggio 1959, n. 324, dell’art. 9 della legge 31 luglio 1965, n. 364, dell’art. 19 della legge n. 843 del 1978 e, se del caso, dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione "nella parte in cui l’art. 15 della legge n. 724 del 1994, nel disporre l’incorporazione della indennità integrativa speciale nella retribuzione pensionabile per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1995, garantendone la incondizionata disponibilità ai nuovi pensionati -anche nel caso di titolarità di più pensioni- non ha disposto contestualmente la soppressione generalizzata del divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, anche per i casi residuali non investiti dalla giurisprudenza costituzionale".

Nella memoria successivamente depositata, il 5 gennaio 2001, si argomenta anzitutto, al fine di prevenire una eventuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello, che dall’1 gennaio 1979 è entrato in vigore l’art 19 della legge n. 843 del 1978, il quale, recando una disciplina unitaria in materia, ha abrogato tacitamente le disposizioni precedenti, avendo la sola ratio di vietare la duplicazione degli ulteriori incrementi perequativi, e perciò restando intangibile il trattamento pensionistico complessivo raggiunto in precedenza, e che il richiamo di tale normativa in appello non incorre nel divieto di nuove domande, poiché con il ricorso di primo grado sono già state richiamate una pluralità di disposizioni intervenute a dimostrazione della inesistenza dell’integrale divieto di cumulo delle indennità integrative.

2. Il Collegio deve anzitutto rilevare la inammissibilità del motivo così dedotto per il divieto di ius novorum disposto dall’art. 345 c.p.c., pacificamente ritenuto applicabile al giudizio amministrativo (oggi sancito dall’art. 104 del Codice del processo amministrativo); non viene infatti dedotto uno sviluppo, per quanto nuovo, delle argomentazioni giuridiche contenute nel motivo proposto in primo grado ma è allegato un diverso vizio, fondato sulla non applicazione della disciplina che si asserisce disposta con l’art. 19 della legge n. 843 del 1978, come interpretata dall’art. 4, comma 9bis del decreto legge n. 787 del 1985. Nel ricorso di primo grado la pretesa è basata, infatti, sull’intervento della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza n. 438 del 1998, a seguito del quale sarebbe rimasta vigente nell’ordinamento la normativa precedente comportante il cumulo delle indennità integrative speciali e, in questo quadro, è fondata altresì sull’esame della normativa disposta ai sensi del d.lgs. n. 503 del 1992 e della legge n. 335 del 1995, non essendo perciò evocato per alcun profilo il citato art. 19 della legge n. 843 del 1978, che nella memoria difensiva si deduce avere "una incidenza determinante" ai fini della controversia, alla luce della norma interpretativa prima citata (cfr. in termini, Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n. 2120; 16 dicembre 2009, n. 8096).

3. In ogni caso le censure dedotte in appello risultano infondate.

Infatti:

con riguardo all’applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 questo Consiglio di Stato ha chiarito, con argomentazioni da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che "l’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 1092 del 1973, quale risulta dopo che, con la sentenza additiva n. 494 del 1993, era stato dalla Corte costituzionale riformulato, mediante l’inserimento in esso dei correttivi necessari per renderlo conforme alla Costituzione, non consenta al titolare di due pensioni di fruire dell’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione, se non nei limiti necessari per integrarne l’importo al trattamento minimo I.N.P.S. (cfr. Cass. lav., sent. n. 12123/1999)" venendo specificamente soggiunto che nemmeno "potrebbe sostenersi che l’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 1092 del 1973, sarebbe estraneo alla fattispecie del cumulo di un trattamento di quiescenza ed un trattamento integrativo che trae origine da un regolamento aziendale, come nella fattispecie, disciplinata piuttosto dall’art. 19, l. n. 843 del 1978, inapplicabile al Fondo integrativo INPS, come chiarito dall’art. 4, comma 9bis, d.l. n. 787 del 1985, norma di interpretazione autentica" (Cons. Stato, n. 2120 del 2008, cit);

sui profili di costituzionalità si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2010, n. 197, in cui: a) riguardo all’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, analizzata la giurisprudenza della Corte stessa, si statuisce che "tratto comune delle sentenze ora citate è il principio che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo delle indennità integrative speciali resta vietato, sia pure con il correttivo nelle sentenze medesime stabilito, ossia con il riconoscimento del diritto alla riscossione della detta indennità anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla misura necessaria per l’integrazione all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti"; b) riguardo alla dedotta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994, si afferma che "in tema di rapporti di durata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ex plurimis: sentenze n. 94 del 2009, punto 7.2 del Considerato in diritto; n. 341 del 2007; n. 342 del 2006; ordinanze n. 61 del 2010 e n. 170 del 2009). Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa disciplina dell’indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non può definirsi irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994)".

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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