Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.3.2008, il Tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, dichiarò M.V. responsabile di ricettazione di un’autovettura aggravato dal fine di commettere una rapina e – con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 2 mesi 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 26.5.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ravvisata la continuazione con i reati di cui alla sentenza 4.6.2004 della stessa Corte, aumentò la pena della reclusione inflitta con tale sentenza di mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione della legge processuale in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità per l’omessa notifica al difensore dell’imputato, Avv. Paolo Frank, tempestivamente eccepita dall’Avv. Matteo Bodo, sostituto dell’altro difensore Avv. Basilo Foti.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha respinto l’eccezione sull’assunto che "la cancelleria non aveva alcun valido motivo per avvertire anche l’avv. Frank, posto che questi, come si deduce dalla lettura dei relativi verbali, era si indicato come secondo difensore del M., ma di fatto non assistette questo imputato pressochè in alcuna parte del processo di primo grado e comunque non presentò alcun appello, essendo stato l’atto redatto esclusivamente dall’Avv. Foti".

L’argomento non è condivisibile.

Nel giudizio di Cassazione, se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e/o gli eventuali motivi nuovi, si deve ritenere che l’altro non abbia dato esecuzione all’incarico ricevuto, in quanto l’importanza della prestazione professionale è tale da comportare, in questo caso, una tacita rinuncia al mandato, con la conseguente perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell’avviso all’udienza. Invero, a differenza di quanto avviene nella fase di merito, nella quale la presenza del difensore è indispensabile perchè incide sulla formazione della prova e comunque sulle modalità e sul contenuto dell’accertamento processuale, nel giudizio di legittimità, l’attività del difensore si esplica essenzialmente prima della udienza, con la redazione del ricorso, il quale, determinando l’oggetto del giudizio, realizza lo scopo della prestazione professionale.

A tanto consegue che, mentre nella fase di appello, la rinuncia al mandato da parte di uno dei due difensori deve essere desunta non tanto, e non solo, dalla mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione, ma dal concorso di tale omissione con la mancata partecipazione del difensore alle udienze in primo grado, nel giudizio di Cassazione, deve ritenersi difensore del ricorrente unicamente il professionista che abbia sottoscritto il ricorso e gli eventuali atti conseguenti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14380 del 14.10.1999 dep. 21.12.1999 rv 215185. Nella fattispecie, la Cassazione, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto infondata la eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, relativa alla omessa notificazione dell’avviso di udienza innanzi alla Suprema corte all’altro difensore, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il ricorso).

Peraltro la Corte territoriale non ha affermato che l’Avv. Frank non partecipò al giudizio di primo grado, ma che "non assistette questo imputato pressochè in alcuna parte del processo di primo grado".

L’uso della parola "pressochè" non consente di ritenere integrata la rinuncia da parte del difensore, implicando che a qualche atto processuale abbia partecipato.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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