Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1472

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, il sig. A.A. impugnava la nota n. 34/DMA/11918 in data 22 dicembre 2004 con la quale il Settore demanio marittimo, fluviale e lacuale della Regione Puglia aveva disposto di non autorizzare il proseguimento dell’istruttoria formale del procedimento da lui avviato con istanza in data 13 settembre 1999, finalizzata alla concessione di aree demaniali in ampliamento, la nota del Comune di Gallipoli n. 35071 in data 4 ottobre 2004, la nota in data 1 giugno 2000 con la quale il Settore demanio della regione Puglia aveva stabilito che in assenza del piano di utilizzo della ree demaniale non fosse concedibile "area boschiva retrostante l’area già concessa, la nota del Genio civile di Lecce n. 47800/00, nella parte in cui esprime parere sfavorevole alla concessione, ed ogni altro atto connesso.

Lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. A.A. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli in persona del Sindaco in carica chiedendo il rigetto dell’appello.

Si è costituito anche il Ministero delle infrastrutture e trasporti in persona del ministro in carica, depositando solo il relativo atto.

L’appellante ha depositato memoria.

L’appello è stata assunto in decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011.

Lo stesso è infondato.

Deve essere condivisa la principale affermazione, esposta dal primo giudice, secondo la quale l’uso particolare del bene (demaniale) si configura come eccezionale, avendo la spiaggia e l’area circostante una naturale vocazione all’uso generale.

Da ciò consegue che l’uso particolare può essere autorizzato laddove l’interesse dell’imprenditore, interessato allo sfruttamento dell’arenile a scopi commerciali, coincida con l’interesse pubblico alla migliore fruizione dell’area.

L’accertamento relativo rientra nella sfera di discrezionalità spettante alle autorità preposte alla gestione dell’area demaniale in questione, le quali in tanto possono concedere ad un soggetto specifico l’uso particolare del bene demaniale, escludendo o fortemente limitando il suo utilizzo da parte della collettività, qualora ravvisino la suddetta coincidenza di interessi, dando adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento della valutazione compiuta.

Gli atti del procedimento di cui ora si discute non evidenziano affatto una tale valutazione.

Gli elementi espressi in alcuni atti del procedimento, sui quali si basano le ragioni dell’appellante, evidenziano dei profili di non eccessiva invasività dell’opera proposta, ma non affermano affatto la sua opportunità, negata anzi nelle parti in cui viene fatta presente l’occupazione di gran parte della spiaggia di cui si tratta da concessionari privati, e quindi le difficoltà di fruizione da parte del pubblico.

Riguardo alla zona boschiva retrostante la zona già concessa in suo favore l’appellante sostiene, più specificamente, l’esistenza di un interesse pubblico all’affidamento alle sue cure, sostenendo che la zona è attualmente degradata e di essere in grado di assicurarne la corretta gestione.

Neanche tale argomentazione può peraltro essere condivisa in quanto rientra comunque nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare le forme di gestione del bene demaniale più opportune, e non appare affatto illogica la scelta di cui ora si discute, secondo la quale non è stata ritenuta sufficiente la garanzia di miglior gestione da parte del privato, e comunque è stato ritenuto prevalente l’interesse all’utilizzo pubblico dell’area rispetto ad una forma di gestione che avrebbe escluso la sua libera fruizione.

L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti del Comune di Gallipoli; spese compensate nei confronti della Amministrazioni statali, la cui difesa si è limitata al deposito dell’atto di costituzione.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio nei confronti del Comune di Gallipoli, liquidandole in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge; spese compensate nei confronti delle Amministrazioni statali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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