Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1471 Istruzione privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto "Carmine", e i signori B.L., B.C., C.R., F.M., B.L., F.D., M.G., R.G., L.D., M.F., O.C., Z.C., S.C., T.M., T.E., D.A., D.E., G.C., M.M. e R.V., con il ricorso n. 1463 del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, hanno chiesto l’annullamento del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 4592 dell’8 aprile 2003, recante la revoca del riconoscimento legale già concesso all’Istituto tecnico "Carmine" e la chiusura della scuola ai sensi dell’art. 354 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Nel ricorso si richiama anzitutto, in fatto, che con provvedimento del Direttore Generale competente, n. 1533 del 31 maggio 2001, era stata disposta la chiusura dell’Istituto, che, con ordinanza n. 2906 del 2001, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento e che il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione n. 1873 del 2002, emessa in sede cautelare su appello del Ministero avverso la detta ordinanza del primo giudice, ritenuta la necessità "di permettere il completamento dell’anno scolastico nonché riesaminare la situazione al fine di verificare se sia stato posto rimedio alle carenze determinate dallo sfratto", aveva disposto. "Accoglie in parte l’appello…e, per l’effetto, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado solo al fine del completamento dell’anno scolastico in corso e, in seguito, ai fini del riesame".

2. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 120 del 2005, ha accolto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.

Nella sentenza si afferma l’illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di adeguata istruttoria, poiché il sopralluogo ispettivo eseguito nella scuola il 21 novembre 2002 non può essere qualificato come idoneo per la programmata verifica del "funzionamento ed idoneità dei locali e delle attrezzature" e dello "andamento didattico funzionale e la rispondenza dell’istituto a tutti i requisiti richiesti per il rilascio del riconoscimento legale"; tali accertamenti infatti non si sono svolti a causa dell’assenza del preside per malattia e del personale docente e degli studenti per una gita di istruzione scolastica, mentre il giudizio negativo che sorregge il provvedimento scaturisce essenzialmente dal rilievo, riportato nella relazione ispettiva, relativo all’assenza del personale e dei docenti nella giornata dell’ispezione e al fatto che il Gestore dell’Istituto nell’occasione avrebbe impedito la visita. Con ciò si è concretata anche la violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato recante l’obbligo per l’Amministrazione scolastica di procedere al riesame della situazione per accertare la permanenza delle pregresse carenze.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con istanza cautelare di sospensione della sua esecutività.

La Sezione ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza 8 marzo 2006, n. 1178.

4. All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nell’appello si censura la sentenza per avere omesso di valutare le indicazioni dell’Amministrazione sulle carenze strutturali e funzionali dell’Istituto e sulle gravi deficienze didattiche consequenziali, nel contesto di un’attività dell’Istituto contrassegnata da permanente precarietà in quanto sempre operante a seguito di provvedimenti cautelari e con vari spostamenti di sede.

2. L’appello è da accogliere.

Il Collegio osserva infatti quanto segue:

nella motivazione della citata ordinanza della Sezione n. 1873 del 2002 si afferma anche che "Ritenuto che in disparte la riserva di querela di falso prospettata dall’appellato, il provvedimento impugnato appare congruamente motivato in relazione all’intento, manifestato con lettera prot. n. 14 dell’1/2/2001 dell’ITC "Carmine" (all. 30 del fascicolo dell’appellante) nonché alle situazioni di carenza gestionale evidenziate dalle numerose ispezioni disposte dall’Amministrazione (rilevanti ex art. 359 t.u. n. 297/94) e testimoniate dai frequenti cambiamenti di sede dell’istituto Scolastico";

agli atti risultano diverse relazioni sull’attività didattica e sulla situazione funzionale dell’Istituto redatte dal Commissario governativo, a seguito di sopralluogo del 12 giugno 2002 (prot. n. 7121 del 3 luglio 2002), dagli ispettori incaricati a seguito di visite ispettive svoltesi il 5 giugno 2002 (prot. n. 6461 del 18 giugno 2002), il 19 marzo 2001 (prot. n. 317 del 20 marzo 2001), il 19 gennaio 2001 (prot. n. 121 del 22 gennaio 2001), e dall’Ufficio scolastico di Milano, il 30 marzo ed il 14 luglio 2000, in cui si richiamano relazioni precedenti dello stesso tenore. Nei detti documenti si rilevano numerose carenze e si formulano articolati e precisi rilievi critici sulla conduzione della didattica, sulla tenuta dei registri di classe, sulla documentazione relativa ai docenti e agli alunni, sulla idoneità dei locali e delle attrezzature, con conclusivo giudizio negativo sulla prosecuzione dell’attività didattica;

nella relazione ispettiva del 19 dicembre 2002 sulla visita svoltasi il 21 novembre precedente (prot. n. 12607), previa lettera di incarico del 15 novembre 2002 (prot. n. 11255) indirizzata anche al dirigente dell’Istituto "Carmine", non soltanto si riferisce dell’assenza del Preside, degli alunni e del personale docente, ma si precisa anche che nelle aule "non vi è alcun arredo di tipo didattico, neanche la lavagna", che, essendovi altri locali "il Gestore si è rifiutata di aprirli", che non è stato possibile verificare l’asserzione del Gestore sulla presenza di 18 alunni nella scuola "perché è stato impedito l’accesso agli atti"; si osserva poi che in caso di malattia del Capo dell’Istituto avrebbe comunque dovuto essere presente nella scuola un docente in sua sostituzione "in grado di fornire alle scriventi tutta la documentazione richiesta" e, dopo ulteriori considerazioni sull’impedimento ad eseguire l’ispezione e sul non riscontro, comunque, di elementi nuovi rispetto a quanto già in precedenza constatato, con l’individuazione di "una situazione ancora peggiore", si conferma "il giudizio negativo già espresso e si ritiene che vada confermata la revoca del riconoscimento legale";

si deve allora concludere per la adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione alla base del provvedimento impugnato, considerato che in questo si richiama la detta relazione ispettiva, che in tale relazione si formulano anche rilievi critici indipendenti dalla situazione di assenza del Preside, dei docenti e degli studenti rappresentata dal Gestore, che tali rilievi si correlano a quelli già resi in modo reiterato, conforme e circostanziato in accertamenti precedenti, in un quadro complessivo che non poteva essere ignorato dall’Amministrazione e che sorregge la legittimità della determinazione adottata ai sensi di quanto prescritto dagli allora vigenti articoli 354 e 359 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 97 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), relativi, rispettivamente, alla chiusura delle scuole e alla revoca del riconoscimento legale.

3. Per quanto considerato l’appello è fondato e deve perciò essere accolto.

Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe.

Spese dei due gradi del giudizio compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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