Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9843

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.M.A., costituita parte civile nel processo a carico di B.A. e C.M. come persona offesa di una serie di reati, dalla tentata estorsione, alla calunnia, alla violenza privata all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla minaccia ecc…, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2.2.2010, che confermò la sentenza pronunciata nei confronti dei predetti imputati dal gup del Tribunale di Busto Arsizio il 17.6.2008, di contenuto ampiamente assolutorio, ad eccezione della statuizione di condanna per i reati di minaccia e porto abusivo di coltello di cui al capo h) della rubrica accusatoria.

Deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella quale sarebbero evidenziate soltanto le dichiarazioni dell’imputato B. A., e trascurati, invece, una serie di elementi probatori come ad es., l’effettivo impegno professionale della D.M. nel settore delle transazioni immobiliari, il riconoscimento di debito sottoscritto dall’imputato, la vicenda della volontaria distruzione di un assegno da parte della D.M.; ma anche l’episodio dell’incendio dell’autovettura della stessa persona offesa.

Sotto altro profilo, i giudici territoriali avrebbero illogicamente "enfatizzato il contenuto di alcune conversazioni registrate dal B., senza approfondire il problema della "legittimità dei contenuti" e senza considerare la "storicità dei fatti pregressi".

La ricorrente chiede quindi l’annullamento ai fini civili dei capi di assoluzione, con le statuizioni consequenziali.

Il ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

La difesa si limita in sostanza a citare disorganicamente alcuni episodi, alcuni senza nemmeno chiarirne appieno l’intrinseca capacità dimostrativa (come per la vicenda dell’assegno "strappato"), altri selezionati in funzione di una diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie da sovrapporre alle argomentazioni della Corte territoriale, altri ancora apoditticamente attribuiti all’imputato (come per l’incendio di un’autovettura, che dovrebbe addebitarsi al B. sol perchè l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto che il mezzo era di proprietà della D.M.); e contesta, infine, i risultati di prova favorevoli all’imputato sulla base di vaghe deduzioni sulla cronologia dei fatti e di "incompiute" ipotesi di illegittimità delle fonti.

I giudici di appello sviluppano invece le proprie argomentazioni lungo una linea logica e coerente, secondo un’attenta analisi di tutti i dettagli significativi ai fini della ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti, traendone inferenze conclusive del tutto conseguenti.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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