Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10557 accertamento contenzioso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza l’Ufficio II.DD. di Ozieri notificava a L.M., titolare dell’omonima ditta con sede in Bono, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di materiali per l’edilizia, avviso di accertamento di un maggior reddito imponibile per l’anno 1994 pari a L. 683.910.000, conseguente al rinvenimento in un deposito di merci non dichiarate per un valore di L. 397.621.901.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo denunciandone vari profili di illegittimità oltre che di infondatezza, ma la C.T.P. di Sassari rigettava il ricorso, provocando l’appello del contribuente che veniva infine accolto dalla C.T.R. della Sardegna con sentenza n. 105/8/05, depositata il 29 settembre 2005 e non notificata.

Per la cassazione della suddetta sentenza proponevano ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando cinque motivi, ai quali resisteva il contribuente con controricorso ritualmente e tempestivamente notificato.
Motivi della decisione

1. Rileva questa Suprema Corte doversi preliminarmente dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè soggetto estraneo al giudizio di appello.

Ed infatti nel caso di specie al giudizio di appello risulta aver partecipato unicamente l’Ufficio periferico di Ozieri dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero), nei cui soli confronti è stato instaurato il contraddicono dal contribuente, senza eccezione alcuna dell’Ufficio sulla mancata partecipazione al processo del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794) estromesso implicitamente dal giudizio. Da tali premesse inevitabilmente discende l’esclusione della legittimazione del Ministero a proporre il ricorso per cassazione, spettando la relativa legittimazione processuale alla sola Agenzia.

2. Deve inoltre ritenersi l’inammissibilità del controricorso del contribuente in quanto del tutto privo dei contenuti minimi previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., e in particolare dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e soprattutto delle ragioni addotte per contrastare i motivi articolati dalla controparte (cfr. Cass. 13.3,2006, n. 5400).

3, Passando quindi all’esame del ricorso dell’Agenzia opportuno appare premettere che la sentenza impugnata si fonda essenzialmente sulle seguenti considerazioni, poste a fondamento del giudizio di illegittimità dell’accertamento espresso dalla Commissione:

a) Nullità del p.v. redatto in assenza del L.M. e in presenza del fratello Pasquale, privo di delega. b) Insussistenza anche della sola dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili del contribuente, presupposto invece indispensabile per procedere con accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, come preteso dall’Ufficio;

c) Invalidità del metodo della media aritmetica applicato per l’accertamento dei maggiori ricavi;

d) Irragionevolezza dell’attribuzione al solo L.M. di tutta la merce rinvenuta in un deposito in uso anche ad altri tre fratelli;

e) Esistenza di un giudicato sfavorevole all’A.F. formatosi su sentenza della C.T.P. di Sassari che aveva già accertato, per gli anni 1991,1992 e 1993, l’assenza di prove e l’inutilizzabilità dell’accertamento induttivo.

Tanto premesso, con i motivi articolati la ricorrente denuncia i seguenti vizi della sentenza:

a) Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, con riferimento alla ritenuta invalidità dell’accesso svoltosi in assenza del contribuente e in presenza solo di familiare non delegato;

b) Violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento al giudicato erroneamente affermato dalla CTR avuto riguardo a decisione assunta dal giudice tributario per precedenti anni di imposta;

c) Insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità del metodo della media aritmetica applicato dall’Ufficio per il calcolo del ricarico;

d) Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, per aver il giudice di merito ritenuta l’invalidità dell’accertamento non avvedendosi trattarsi di accertamento analitico extracontabile, fondato su prove certe (risultato dell’accesso, inventario delle merci ritrovate, dichiarazione dei redditi del contribuente), e non di un accertamento induttivo, che avrebbe imposto la preventiva dichiarazione di inattendibilità della contabilità; in subordine, qualora fosse stata da ritenersi corretta la qualificazione dell’atto impositivo come "accertamento induttivo", difetto di motivazione della sentenza in considerazione della omessa valutazione de ritrovamento nel deposito di "agende recanti contabilità nera";

e) Nullità e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per ultrapetizione e illogicità della motivazione con riferimento alla contestata attribuzione al solo L.M. di tutta la merce rinvenuta in giacenza nel deposito in uso ai quattro fratelli L., rilevandosi al riguardo trattarsi di eccezione sollevata dal contribuente solo con la memoria di replica di primo grado.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, risultando in proposito assorbente la valutazione degli ultimi tre motivi, che possono essere utilmente esaminati congiuntamente.

A questo proposito rileva la Corte che, come già innanzi anticipato, l’Agenzia denuncia il vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, e, in subordine, il difetto di motivazione della sentenza, sostenendo in via principale ricorrere nella fattispecie un accertamento analitico consentito dal comma primo dell’art. 39, e legittimo perchè fondato addirittura su prove quali:

l’inventario delle merci non dichiarate rinvenute in deposito al momento della verifica, e l’omessa rappresentazione delle medesime nella dichiarazione presentata l’anno successivo relativamente al 1994; in subordine il vizio di motivazione della sentenza sulla rilevanza della omessa annotazione nelle scritture contabili e nella dichiarazione del contribuente, di rimanenze di ingente valore, così da rendere inattendibili le scritture contabili dell’impresa, giustificandosi in tal modo anche un accertamento ritenuto induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d). Orbene, anche a voler prescindere dal fatto che è lo stesso Ufficio ad aver qualificato come induttivo l’accertamento in questione, espressamente invocando a sostegno il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e che comunque il metodo della media aritmetica applicato avrebbe potuto essere validamente utilizzato solo qualora si fosse trattato di merci omogenee (v. Cass. 19.6.2009 n. 14328), circostanza quest’ultima nemmeno dedotta dall’Agenzia nel caso in esame, resta comunque preliminare ed insuperabile il rilievo della genericità della doglianza che, pure fondata sulle risultanze di un accesso, di un inventario delle merci rinvenute e di una dichiarazione fiscale del contribuente per l’anno 1995 che non darebbe conto di quelle giacenze, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riporta i contenuti essenziali di tali atti, impedendo alla Corte di valutare la rilevanza delle dedotte circostanze. La qual cosa tanto più è grave per le risultanze dell’accesso e del relativo inventario, per il fatto che emerge dall’impugnata sentenza in maniera inequivocabile e non contestata dall’Ufficio, che il deposito nel quale avvenne la verifica e fu rinvenuta la merce era nella disponibilità di "tutti i fratelli L.", esercenti ciascuno in maniera autonoma la medesima attività di vendita.

A tal riguardo puntuale nei sensi innanzi esposti è la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione" (per tutte v. Cass. 16.10.2007, n. 21621; 25.8.2006, n. 18506).

Quanto al quinto motivo di ricorso la sommarietà della doglianza, racchiusa in poche righe, prevalentemente di mero rinvio ad atti processuali solo genericamente richiamati, risulta tale da rendere addirittura incomprensibile la censura, almeno per la parte relativa alla distribuzione dei maggiori ricavi accertati ai fratelli L., mentre per quanto relativo al vizio di nullità della sentenza, la stessa rappresentazione dei fatti forniti dalla ricorrente lascia chiaramente emergere trattarsi eventualmente non di ultrapetizione, ma di ipotetica violazione delle regole processuali relative all’inammissibilità di nuovi motivi di impugnazione in sede di memorie aggiunte nel corso del giudizio di primo grado, comunque sanata dall’accettazione del contraddittorio finanche nel successivo grado di appello.

Il ricorso dell’Agenzia deve pertanto essere rigettato, restando assorbiti gli altri due motivi articolati.

Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi l’intimato validamente difeso nell’attuale fase.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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