Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 10-03-2011, n. 9692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15 febbraio 2010, il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila convalidava il provvedimento del Questore di Chieti, emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, in data 1 febbraio 2010, nei confronti del minore C.F..

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione P. M., madre esercente la potestà sul minore, deducendo il vizio di motivazione con riferimento:

alle ragioni di necessità ed urgenza giustificative della misura al requisito della pericolosità dell’interessato alle ragioni dell’applicazione dell’obbligo di presentazione in aggiunta all’intimazione del divieto di accesso dove si svolgono manifestazioni sportive alle ragioni per le quali era stato imposto l’obbligo di presentazione per due volte in occasione delle partite giocate in trasferta dal Ravenna Calcio all’assenza di valutazioni in ordine alla congruità della misura.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

Come è noto, la L. n. 401 del 1989, art. 6 stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero, in relazione all’obbligo di presentazione.

E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento imponga al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato, in più occasioni, i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 20789, 3 giugno 2010).

Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. contiene un laconico richiamo al contenuto della notizia di reato ed agli atti allegati alla stessa e l’apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti per la convalida senza null’altro aggiungere.

Così facendo, il G.I.P. non ha minimamente assolto all’onere motivazionale che la specificità del provvedimento da convalidare gli imponeva.

Tale carenza legittima l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio e con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impositivo nel periodo intercorrente tra l’annullamento e l’adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio (Sez. 3, 20783, 03 giugno 2010; SS.UU. n. 4443, 3 febbraio 2006), limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale per i minorenni di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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