Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10556 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso per mancata notifica, o, in subordine, per l’inammissibilità o l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA emesso, per l’anno 1993, nei confronti della Carbone Moda s.r.l.;

che, eseguita da parte dei ricorrenti la rinnovazione della notificazione del ricorso – disposta da questa Corte, per nullità della prima notifica, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009 -, la contribuente non si è costituita;

che, con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza pubblica del 4 ottobre 2010, il Collegio, preso atto che dalla relazione di notifica risultava che il legale rappresentante della società aveva dichiarato che la stessa era fallita, ha nuovamente disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al curatore del fallimento, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (avvenuta in data 27 ottobre 2010). che i ricorrenti non hanno adempiuto a tale incombente;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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