T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 116 Giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 30.12.2005 e depositato il 18.01.2006 i sig.ri G.G. e C.L. hanno impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 306 prot. n. 63169 del 24 novembre 2005 con cui il dirigente dell’Ufficio Amministrativo del comune di Matera ha loro intimato di pagare la complessiva somma di euro 2.136,92 di cui euro 334,08 per oneri di urbanizzazione, euro 734,38 per costo di costruzione ed euro 1.068,46 per sanzioni al 100% per ritardato pagamento, in conseguenza dell’aggiornamento e rideterminazione comunicati con avviso del 14.05.1998.

Gli interessati premettono

– che con nota del 18.05.1995 il Sindaco di Matera comunicava ai ricorrenti il rilascio di concessione edilizia e gli oneri di urbanizzazione da versare nella misura di Lire 3.234.342, nonché l’ammontare del costo di costruzione pari a Lire 3.761.976, da versarsi entro trenta giorni dalla notifica dell’anzidetta comunicazione;

– che nel termine predetto in data 29.06.1995 i ricorrenti provvedevano al pagamento delle somme richieste;

– che in data 23.10.1995 il capo dell’Ufficio tecnico comunale rilasciava la concessione edilizia prot. n. 3/9295/94 con attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione così come determinati nell’avviso notificato l’01.06.1995;

– che con avviso del 14.05.1998 il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Matera comunicava che con atto di G.M. n. 610 del 04.07.1996 erano stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione in conformità alle disposizioni regionali a partire dal 15.03.1995 e che conseguentemente venivano rettificati gli importi dovuti;

– che con ordinanza di ingiunzione n. 306 del 24 novembre 2005 il dirigente dell’Ufficio Amministrativo del Comune di Matera intimava ai ricorrenti di pagare la complessiva somma di euro 2.136,92.

Avverso tali determinazioni sono insorti i sig.ri G. e C. che hanno affidato il ricorso ad un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, oltre che per mancata contemperazione con situazioni consolidate e con l’affidamento di precedenti atti amministrativi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera per contrastare il ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio precisa che, per consolidata giurisprudenza, le controversie in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio su rapporto prescindendosi dalla impugnazione di atti.

Tutte le controversie concernenti l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo in dipendenza di norme di legge e regolamentari attengono a diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione prescindendo dalla impugnazione delle delibere che fissano i criteri generali.

L’Amministrazione, infatti, nel determinare l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti.

Le relative controversie, dunque, rientrano nella categoria di quelli attinenti l’impugnativa di atti paritetici, investe diritti soggettivi, non è sottoposta ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnativi.

Ciò premesso va altresì precisato che la controversia in esame rientra nella categoria di quelle attinenti la impugnativa di atti paritetici in quanto si è contrastato l’an della richiesta di conguaglio assumendo la impossibilità di applicazione retroattiva di deliberati comunali.

Orbene il Collegio non ignora che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza l’affermazione che il contributo di urbanizzazione ex art. 11, secondo comma, della L. 28 gennaio 1977 n. 10 deve essere determinato al momento del rilascio della concessione ed è quindi a tale momento che occorre avere riguardo per la determinazione della entità del contributo facendo perciò applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del provvedimento concessorio.

Da tale affermazione di principio è stato tratto il corollario della irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e/o modalità di calcolo per gli oneri di urbanizzazione ribadendosi l’integrale applicazione del principio tempus regit actum e quindi la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia.

Di conseguenza è stato affermato che deve ritenersi che le delibere comunali che dispongono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possano trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dall’opera di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore.

Il richiamato art. 11 L. n. 10/77 stabilisce al primo ed al secondo comma che il contributo di urbanizzazione è corrisposto all’atto del rilascio della concessione salvo scomputo secondo modalità da concordare, mentre il contributo concernente il costo di costruzione, determinato con riferimento alla data del rilascio, può essere corrisposto in corso d’opera secondo determinate modalità e garanzie.

Le tipologie di contributi possono differire solo per le modalità di adempimento mentre invece coincidono quanto il momento che determina la nascita dell’obbligazione, ancorata, in ambedue i casi, alla data di rilascio della concessione edilizia.

Ciò posto in via di principio, deve tuttavia osservarsi che nella fattispecie in esame è avvenuto che il Comune di Matera con la delibera n. 610/1996 si è limitato a prendere atto ed a recepire le disposizioni contenute nella delibera del Consiglio Regionale n. 1589 del 28 febbraio 1995 e cioè di incrementare del 20% gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge n. 10/77, di determinare il costo di costruzione di cui all’art. 3 della legge n. 10/77 in Lire 344.500/mq. e di stabilire, altresì, di applicare i nuovi parametri a partire dal 15 marzo 1995 e cioè dalla data di efficacia della suddetta delibera regionale.

Va da sé quindi che alla data di rilascio della concessione edilizia e cioè al 23 ottobre 1995 era già operante la deliberazione 28 febbraio 1995 n. 1589 del Consiglio Regionale della Basilicata con la quale l’organo consiliare aveva stabilito di incrementare gli oneri concessori con decorrenza retroattiva dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (legge finanziaria).

Sicchè non può che convenirsi che la data di entrata in vigore della deliberazione regionale è quella da prendere quale riferimento temporale per la determinazione dell’importo degli oneri da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia, con la conseguenza che deve ritenersi correttamente operato il calcolo in relazione alla disciplina operante al momento del rilascio del titolo concessorio.

Per le ragioni fin qui esposte il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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